Ottemperanza al giudicato e obbligo di concludere la revisione tariffaria (TAR Marche n. 691 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato amministrativo, la sentenza che annulla il diniego di aggiornamento tariffario per difetto di istruttoria e di motivazione, facendo salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, non impone alcun obbligo di adeguamento al rialzo delle rette. Essa obbliga però la Regione a proseguire e concludere il procedimento di rivisitazione tariffaria già avviato, con provvedimento espresso e ben motivato, in contraddittorio con gli interessati e in un termine certo. L’istruttoria deve svolgersi secondo i principi enunciati nella pronuncia ottemperanda e verificare l’effettivo aumento dei costi di gestione in condizioni ordinarie, non potendo la fase prodromica essere procrastinata sino a eludere il diritto dell’operatore a una risposta. La mera disponibilità ad avviare l’istruttoria, non seguita da risultati, integra il comportamento elusivo del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, ente privato accreditato attivo nell’Area Salute mentale e nel settore REMS, ha chiesto alla Regione l’aggiornamento delle rette giornaliere delle prestazioni residenziali. La richiesta risale al 4 luglio 2022. Il diniego regionale è stato annullato dal TAR Marche con la sentenza n. 408/2025, per difetto di istruttoria e di motivazione, con salvezza del potere regionale di rideterminarsi.
Non essendo intervenuto l’adeguamento, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Nel corso del giudizio la Regione ha adottato la nota prot. 1464631 del 19 novembre 2025, con cui ha rappresentato lo stato del procedimento. La ricorrente l’ha impugnata con motivi aggiunti, deducendone la natura elusiva del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio anzitutto qualifica l’atto impugnato con i motivi aggiunti. La nota regionale del novembre 2025 non ha contenuto provvedimentale: non contiene alcun diniego, ma fotografa lo stato del procedimento. Ne deriva l’inammissibilità della domanda demolitoria proposta in via subordinata e il rigetto di quella di nullità, dovendosi piuttosto accertare se il comportamento regionale sia elusivo del giudicato.
Passando al merito dell’ottemperanza, il TAR esamina le attività svolte dalla Regione dopo le pronunce n. 408/2025 e n. 410/2025. Sono stati istituiti tavoli di confronto con gli enti gestori, già attivi da circa tre anni. Per l’Area Salute mentale è stato riconosciuto un incremento per la tariffa REMS (DGR n. 1389/2025) e per l’assistenza ai disabili cod. RD3 (DGR n. 1446/2024). È stata inoltre avviata la programmazione di un intervento di welfare territoriale da 30,6 milioni di euro.
Tuttavia, quanto all’Area Salute mentale, l’istruttoria resta in fase iniziale. I tavoli si sono riuniti più volte, ma senza risultati sulla rivisitazione delle rette. La stessa nota regionale si limita a esprimere la disponibilità ad avviare un’istruttoria finalizzata a un’eventuale rivisitazione tariffaria.
Il Collegio ribadisce che il giudicato non impone alcun obbligo di adeguamento al rialzo né fissava termini o automatismi. Il procedimento deve però essere condotto e concluso in tempi certi, non potendo essere procrastinato fino a non dare risposte ai gestori. La valutazione deve basarsi sull’effettivo aumento complessivo dei costi di gestione in condizioni ordinarie, come già avvenuto per altre Aree.
Il ricorso è quindi accolto: la Regione dovrà proseguire e concludere il procedimento entro 180 giorni dalla comunicazione, con provvedimento espresso e motivato, mediante analisi voce per voce dei costi effettivi e degli aumenti dei prezzi dall’anno 2014. Il Collegio non nomina sin d’ora un Commissario ad acta, non dubitandosi dell’adempimento. Spese compensate.
Nota della Redazione
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