Agenzia delle Entrate-Riscossione può difendersi con avvocato del libero foro davanti al giudice tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 19242 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare da propri dipendenti delegati davanti ai giudici di prossimità, deve avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei casi espressamente previsti dalla convenzione con essa stipulata, potendo evitare il relativo patrocinio soltanto nelle ipotesi di conflitto o alle condizioni di cui all’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933 o in caso di indisponibilità. Con riferimento al contenzioso tributario, la convenzione esime l’Agenzia dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente per i giudizi davanti alle commissioni tributarie e, dunque, per i giudizi di merito, mentre ne prevede espressamente l’obbligo per quello di legittimità. Ne consegue che non sussistono ostacoli alla facoltà dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di costituirsi davanti alle corti di giustizia tributaria tramite avvocati del libero foro, né speciali oneri di documentazione del potere di rappresentanza ed assistenza. Il ricorso in cassazione proposto a mezzo di un avvocato del libero foro è invece inammissibile, per invalidità della procura, in difetto delle condizioni del conflitto, dell’indisponibilità o dell’apposita delibera.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso una comunicazione preventiva di ipoteca, emessa a seguito del mancato pagamento di una somma portata da una pluralità di cartelle esattoriali. Il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente la prova della regolare notificazione delle cartelle prodromiche.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto appello, costituendosi in giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo che l’agente della riscossione non potesse farsi assistere da un difensore non erariale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione esamina preliminarmente il terzo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce la violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992, oltre che dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019. Il Collegio ritiene il motivo fondato.

La pronuncia richiama il quadro normativo che disciplina la difesa dell’agente della riscossione. La convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato in data 22 giugno 2017 riserva alla difesa erariale il patrocinio per il giudizio di legittimità, mentre esime l’Agenzia dal ricorso alla stessa per i giudizi di merito davanti alle commissioni tributarie. In tali giudizi, pertanto, la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro non richiede l’adozione di un’apposita delibera o di alcuna altra formalità.

La Corte precisa che la scelta del difensore non erariale deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri fissati dagli atti di carattere generale assunti ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici. Solo per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, in difetto delle condizioni del conflitto, dell’indisponibilità o della delibera motivata, la procura conferita ad un avvocato del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità e il ricorso inammissibile.

Il percorso argomentativo si fonda sui precedenti citati dalla stessa Corte, tra cui le Sezioni Unite n. 30008 del 2019 e le successive pronunce conformi. Nella vicenda in esame, l’Agenzia si era costituita in secondo grado con il patrocinio di un avvocato del libero foro, circostanza che non integra alcuna violazione dei principi richiamati.

La Corte accoglie quindi il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo, il secondo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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