Revoca licenze polizia per carenza requisiti del rappresentante legale (TAR Lazio n. 8218 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le autorizzazioni di polizia hanno natura personale e sono rilasciate intuitu personae ai sensi dell’art. 8 TULPS, essendo strettamente collegate all’affidabilità complessiva della persona fisica del titolare o del legale rappresentante. Il venir meno dei requisiti soggettivi generali di affidabilità e buona condotta di cui all’art. 11 TULPS legittima l’Amministrazione a disporre la revoca unitaria di tutte le licenze intestate al medesimo soggetto, non essendo possibile circoscrivere il difetto dei requisiti personali a una sola attività. La mera modifica della forma dell’impresa non determina alcuna sanatoria delle violazioni amministrative commesse dal titolare nell’esercizio dell’attività. La valutazione dell’Amministrazione è di natura complessiva e non atomistica, ed è sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti.

Il Fatto

La società ricorrente, operante dal 2019 nel settore dei servizi di polizia (investigazioni private, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, servizi steward), impugnava il decreto con cui la Prefettura di Roma aveva disposto la revoca di tutte e tre le licenze di polizia intestate alla propria amministratrice unica. La revoca, adottata ai sensi dell’art. 10 TULPS e dell’art. 257-quater R.D. 635/1940, era motivata dal venir meno dei presupposti di affidabilità e correttezza, a seguito di dieci violazioni accertate tra il 2022 e il 2025 in diversi pubblici esercizi: impiego di personale privo di regolare iscrizione, mancata comunicazione dei nominativi degli operatori, tesserini di riconoscimento non conformi, omesso pagamento di sanzioni e omessa comunicazione alle forze di polizia in occasione di un decesso avvenuto in un locale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo all’estensione della revoca anche alle licenze per attività diverse da quella oggetto delle violazioni contestate, il Collegio ha richiamato il principio della personalità delle autorizzazioni di polizia sancito dall’art. 8 TULPS: il titolo autorizzatorio non è un provvedimento meramente oggettivo riferibile all’impresa, ma è strettamente connesso all’affidabilità complessiva della persona fisica che assume la responsabilità dell’attività, la cui condotta deve garantire in modo continuativo il rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Ne consegue che, accertato il venir meno dell’affidabilità soggettiva del legale rappresentante, l’Amministrazione non poteva che procedere alla revoca unitaria di tutte le autorizzazioni, essendo i requisiti di cui all’art. 11 TULPS presupposto essenziale e inscindibile per l’esercizio di qualsiasi attività soggetta al regime delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Sul dedotto difetto di istruttoria, il Collegio ha escluso che il passaggio da impresa individuale a forma societaria potesse determinare la sanatoria delle violazioni commesse in precedenza: nessuna norma del Titolo IV del TULPS ammette tale effetto estintivo. Ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta dalla ricorrente non dimostrava l’avvenuto pagamento delle sanzioni (essendo stati depositati semplici moduli di pagamento) e che le comunicazioni alla Prefettura erano state inviate a un indirizzo PEC errato e comunque oltre il termine di tre giorni previsto dall’art. 18-bis TULPS.

La valutazione dell’Amministrazione, ha precisato il Tribunale, è complessiva e non atomistica: nella specie risultavano confermate numerose violazioni, di carattere non occasionale né episodico, distribuite dal 2022 al 2025 in un settore particolarmente sensibile per l’ordine pubblico. La natura discrezionale del potere di revoca delle autorizzazioni di polizia rende il provvedimento sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, profili non riscontrabili nel caso di specie, risultando l’atto adeguatamente motivato e sorretto da un valido supporto fattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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