Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Molise n. 62 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza emessa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, rientrando il titolo nel novero di quelli azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notifica della copia attestata conforme all’originale. Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando risulti documentalmente il passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire. In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato, va nominato un commissario ad acta, individuato ratione muneris, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, depositata il 12.03.2024 e notificata il 22.03.2024, ha fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023, che ha esteso il beneficio ai docenti precari che abbiano svolto servizio sino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.

Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito corrisposto le somme, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità né la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso il 19.09.2024. La sentenza era stata peraltro notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già il 22.03.2024.

Sul punto il TAR richiama le modifiche recate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197. A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: la norma novellata richiede il rilascio della copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica seguite dalla ricorrente risultano quindi adeguate alle formalità richieste.

Quanto alla competenza, il Collegio ritiene che il titolo azionato — una sentenza del Tribunale civile — rientri tra quelli la cui inesecuzione può trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, la somma di € 1.500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

In conformità alla richiesta della parte, il TAR nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente direzione ministeriale, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine concesso all’amministrazione, provvedendo in ulteriori 40 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 600,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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