Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 2821 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso quando la sentenza non sia stata impugnata e risulti inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso è liquidato con successivo decreto collegiale, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. È dovuta la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’erogazione della carta docenti per determinati anni scolastici. La sentenza, notificata all’Amministrazione e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria, era rimasta ineseguita.
Le interessate proponevano quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto al commissario, il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’uso del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese.
La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Collegio dispone inoltre la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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