Inammissibile per carenza di interesse il ricorso del comproprietario contro la sanatoria (TAR Piemonte n. 1829 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione dei titoli edilizi rilasciati a terzi, legittimazione ad agire e interesse a ricorrere costituiscono condizioni distinte e autonome dell’azione. Il comproprietario del bene su cui insistono le opere è legittimato a impugnare la sanatoria, ma il ricorso è inammissibile quando difetta un interesse attuale, concreto e personale: l’interesse ad agire postula la lesione effettiva della sfera giuridica e la utilità ritraibile dall’annullamento. Non integra tale interesse la domanda caducatoria di un’opera tollerata per oltre un trentennio, già esistente al momento dell’acquisto della proprietà, di non significativa entità e inidonea ad alterare la conformazione strutturale dell’immobile. Il dovere di buona fede e correttezza opera anche nella fase giurisdizionale e consente di apprezzare la natura emulativa dell’iniziativa processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un’unità abitativa inserita in un più ampio complesso immobiliare, presenta un esposto al Comune segnalando presunti abusi edilizi sulle parti comuni e sull’immobile. Il Comune avvia il procedimento di vigilanza e, in seguito, rilascia ai controinteressati un permesso di costruire in sanatoria per la chiusura di un balcone con serramenti, realizzata in assenza di titolo abilitativo.
Il ricorrente impugna il titolo in sanatoria davanti al TAR, deducendo violazione della disciplina edilizia e urbanistica e l’illegittimità della scelta amministrativa in presenza di un conclamato dissidio tra i comproprietari. Il Comune non si costituisce; si costituiscono i controinteressati, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la questione assume carattere assorbente di ogni altra eccezione e deduzione ed è sollevata d’ufficio ex art. 73 c.p.a.
Muovendo dal primo motivo, il Tribunale ricorda che la legittimazione a intraprendere interventi edilizi e a richiedere i titoli abilitativi, anche in sanatoria, spetta anche a uno solo dei comproprietari, contitolare della facultas aedificandi. I rapporti interni alla comunione non rilevano sul piano pubblicistico e il dissenso degli altri comproprietari non impedisce il rilascio del titolo.
Nel caso concreto, la ricorrente ha acquisito la proprietà quando le opere erano già nello stato di fatto attualmente esistente, mantenuto per oltre un trentennio. La legittimazione dei controinteressati alla sanatoria di opere insistenti sulle parti comuni è pertanto autonoma e non contestabile ab externo. Non è dubbia la legittimazione ad agire, vertendosi in tema di opere su bene di cui anche la ricorrente è proprietaria.
Il Collegio passa quindi a scrutinare l’interesse a ricorrere, richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, che ha riaffermato la distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso e ha escluso che il criterio della vicinitas valga da solo a soddisfare l’interesse. Occorre la lesione concreta e attuale dell’interesse sostanziale e la effettiva utilità della pronuncia.
Tale vulnus non emerge dagli atti. Il ricorrente non ha allegato quale nocumento sia stato inferto alla propria sfera giuridica, né quale utilità ritrarrebbe dalla demolizione di un’opera esistente e tollerata per oltre tre decenni. L’onus di allegazione e di prova non è stato assolto e il contegno di inerzia serbato nel lungo lasso temporale corrobora l’assenza di un interesse effettivo.
La domanda è pertanto inammissibile per difetto di interesse ad agire. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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