Esecuzione del giudicato sulla carta docente al precario (TAR Campania n. 2824 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando il titolo esecutivo non impugnato è rimasto ineseguito e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. anche in presenza di una mera persistente inerzia dell’Amministrazione. Il commissario ad acta va nominato per il caso di ulteriore inottemperanza, con compenso liquidato con successivo decreto collegiale. Le spese seguono l’ordinario canone della soccombenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Benevento, sezione lavoro, con sentenza n. 461/2025 aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscere alla ricorrente, docente precaria, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della l. n. 107/2015, con le stesse modalità vigenti per il personale di ruolo, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

La sentenza era stata notificata e non impugnata. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il ricorso è stato quindi accolto. L’Amministrazione è stata ordinata a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo azionato.

Quanto al commissario ad acta, il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con rinvio, per il mezzo proprio, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75 del 1991, e, per le ulteriori spese, all’art. 56.

La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato non nel deposito della relazione, ma nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il deposito di atti e documenti deve avvenire esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Le spese di lite, comprensive di quelle relative agli atti successivi al decreto funzionali all’introduzione del giudizio, sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, e attribuite al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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