Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 981 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle relative somme, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del titolo. Il ricorso è procedibile una volta decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, consente l’accoglimento. A fronte del perdurante inadempimento va nominato commissario ad acta il dirigente generale competente, con poteri di variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, da esercitare solo su istanza del creditore trascorso il termine assegnato.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici in relazione ai quali il diritto è stato accertato, con condanna alle spese distratte in favore dei difensori.
Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento e ha proposto ricorso per l’esecuzione del titolo. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale; la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità. La verifica è stata condotta sul rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, termine decorso prima della proposizione del ricorso. La domanda è stata quindi ritenuta ammissibile.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato, non risultando eseguito il titolo indicato in epigrafe. La decisione si fonda su un duplice rilievo: la sussistenza dei presupposti di legge, segnatamente il decorso del termine sopra richiamato, e l’assenza di contestazione da parte dell’Amministrazione.
La Corte ha valorizzato la natura della difesa erariale, qualificata come costituzione solo formale. L’Amministrazione non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa: tale condotta ha confermato l’inadempimento e ha giustificato l’accoglimento.
Il Collegio ha dunque dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero. I poteri sono stati conformati in senso rigoroso: il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvede entro i successivi centoventi giorni e adotta ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, anche attraverso un funzionario delegato. Quanto alle spese, l’inadempimento non contestato al momento della proposizione ha condotto alla condanna dell’Amministrazione, con distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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