Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti con commissario ad acta e mora (TAR Sicilia n. 919 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi discendenti da un giudicato di condanna pecuniaria e, in difetto di contestazioni su fatti estintivi o modificativi del credito, assegna un termine per l’esecuzione spontanea. Decorso inutilmente tale termine, opera il rimedio sostitutivo del commissario ad acta, il quale provvede alla liquidazione e corresponsione delle somme dovute. La penalità di mora prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, è applicabile anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, salvo che essa risulti manifestamente iniqua. La penalità decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza e non oltre il termine assegnato all’Amministrazione per l’adempimento spontaneo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di un importo complessivo di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
Il giudicato non è stato eseguito. La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e fissazione di una somma a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito senza dedurre l’avvenuto pagamento né altri fatti estintivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è documentalmente fondato. La sentenza di condanna è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini di notifica della pronuncia all’Amministrazione debitrice.
Nel giudizio di ottemperanza l’Amministrazione, costituendosi, non ha allegato di avere già corrisposto le somme né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi del credito. Non vi è dunque alcuna ragione per disattendere la pretesa esecutiva.
Il Ministero è pertanto condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nel giudicato, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Nel mandato è compreso anche il pagamento dell’eventuale penale maturata.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio applica l’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, che ne estende l’operatività anche alle condanne di natura pecuniaria. L’inadempimento si è protratto senza giustificazione, gli obblighi imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato altre ragioni ostative. Non ricorre quindi l’effetto manifestamente iniquo che ne preclude l’applicazione. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorre dalla notificazione della pronuncia e non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, attivandosi poi in via sostitutiva il commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in € 200,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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