Esonero TUSP non esonera Comuni soci di società quotate (TAR Veneto n. 108 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di esonero contenuta nell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. opera esclusivamente nei confronti delle società quotate e delle società da esse controllate, non già delle pubbliche amministrazioni socie. Ne consegue che il Comune che acquisisca, anche per il tramite di una propria società in house quotata, una partecipazione indiretta in una società già costituita è tenuto ad adottare una deliberazione consiliare analiticamente motivata ai sensi dell’art. 5 del T.U.S.P. e a trasmetterla all’A.G.C.M. e alla Corte dei conti. L’Autorità è legittimata a promuovere, ex art. 21-bis della legge n. 287 del 1990, anche l’azione di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e di condanna a provvedere, non essendo la propria legittimazione straordinaria limitata al solo rimedio impugnatorio.
Il Fatto
Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da cinquantuno enti locali e operante nel servizio idrico integrato e nella gestione dei rifiuti secondo il modello in house providing, aveva acquisito per il tramite di una propria controllata l’intero capitale sociale di un’ulteriore società, internalizzando l’attività di relining delle canalizzazioni fognarie.
L’A.G.C.M., dopo aver richiesto informazioni alla società, ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287 del 1990, contestando agli enti soci la mancata adozione e trasmissione delle deliberazioni di approvazione dell’operazione. A fronte del rifiuto espresso o tacito dei Comuni, l’Autorità ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità. La legittimazione straordinaria dell’Autorità non è circoscritta alla sola azione di annullamento, ma si estende, in virtù del principio di atipicità delle azioni, anche al rimedio avverso il silenzio-inadempimento. Il potere di iniziativa è coerente con il bene giuridico protetto, la libertà di concorrenza, e non tollera che l’ente possa sottrarsi ai controlli semplicemente non adottando la delibera.
Nel merito, la questione interpretativa centrale riguarda l’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. Il Tribunale, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2025, applica il criterio letterale e rileva che la clausola di esonero menziona unicamente le società quotate, senza alcun riferimento alle amministrazioni socie. Poiché si tratta di norma derogatoria, essa va interpretata in senso stretto.
La stessa conclusione è confermata dalla legge delega n. 124 del 2015, che ha differenziato la disciplina per tipi societari in ragione della quotazione, senza però differenziare gli adempimenti a carico delle amministrazioni socie. La natura della società partecipata, dunque, non incide sugli obblighi posti in capo ai Comuni.
Il Collegio precisa che l’obbligo deliberativo si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia perfezionato da una società in house. Benché quotata, tale società conserva la propria natura e resta soggetta al controllo analogo dei Comuni soci: l’operazione rappresenta perciò una decisione significativa che deve essere assunta dagli enti locali con la motivazione prevista dall’art. 5 del T.U.S.P.
Accolto il ricorso, il Tribunale dichiara l’illegittimità dell’inerzia del Comune, annulla l’eventuale nota di riscontro negativo e lo condanna a conformarsi al parere motivato entro sessanta giorni, mediante l’adozione della delibera analiticamente motivata e la sua trasmissione all’Autorità. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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