SCIA e autorizzazione paesaggistica: la mancata acquisizione rende l’intervento abusivo (TAR Campania n. 3218 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone classificate a rischio molto elevato R4 il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico non preclude in assoluto gli interventi di demolizione e ricostruzione, poiché richiama tra le opere consentite quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, subordinandoli al mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche tipologiche. L’ordine di ripristino fondato sull’assenza dell’autorizzazione paesaggistica è tuttavia legittimo: per gli interventi realizzabili mediante SCIA previa autorizzazione paesaggistica, in mancanza di quest’ultima la segnalazione non produce effetti e l’opera si considera eseguita senza titolo. La SCIA incompleta è inidonea a costituire valido titolo abilitativo tacito. Il provvedimento di demolizione è adeguatamente motivato con il solo riscontro dell’abusività, non essendo richiesto alcun ulteriore obbligo motivazionale né il riferimento a ragioni di interesse pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente presenta al Comune una SCIA per la ristrutturazione integrale, mediante demolizione e ricostruzione, di un fabbricato di sua proprietà in area vincolata. Il progetto iniziale è corredato da istanza di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, ricondotta all’Allegato B del d.P.R. n. 31/2017.
La Soprintendenza esprime preavviso di diniego e poi parere definitivo, indicando la possibilità di superare i motivi ostativi conservando l’involucro murario. Il ricorrente rimodula il progetto; il Comune, mutato avviso, ritiene non necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Seguono la sospensione dei lavori e, dopo un sopralluogo e il collasso di due pareti, l’ordinanza di ripristino dei luoghi. Il ricorrente impugna entrambi i provvedimenti e propone motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse: l’ordinanza di sospensione esaurisce i propri effetti con l’adozione del provvedimento definitivo di demolizione. Passa quindi all’esame dei motivi aggiunti, distinguendo i rilievi tecnico-progettuali da quelli paesaggistici e di piano.
Quanto ai primi, la verificazione accerta che il progetto ha seguito un iter corretto e che la strategia di salvaguardia delle murature preesistenti è congrua. Le difformità riscontrate risultano minime e rientrano nelle tolleranze esecutive dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001. Il giunto tecnico è correttamente indicato nell’elaborato di progetto. I motivi sui punti da 1 a 5 dell’ordinanza sono pertanto fondati.
Sul piano paesaggistico, la tesi del ricorrente non è condivisa. L’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 esclude dal titolo paesaggistico interventi minori che non alterano volumi e aspetto esteriore. Le opere in esame, qualificate dallo stesso ricorrente come demolizione e ricostruzione, non vi rientrano. Il Collegio non riconosce valore al mutamento di intendimento del Comune, che aveva interrotto il dialogo con l’organo tutorio, con la conseguenza che nessuna autorizzazione è stata rilasciata.
Poiché le mura sono venute meno durante i lavori, l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica rende la SCIA priva di effetti: l’intervento è abusivo e il potere inibitorio del Comune resta integro anche oltre il termine di verifica. Il provvedimento è tempestivo e sufficientemente motivato, senza necessità di ulteriori valutazioni di interesse pubblico o di proporzionalità. I motivi aggiunti sono quindi respinti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.