Legittimo il divieto comunale di prosecuzione dell’attività in presenza di interdittiva antimafia (TAR Lombardia n. 2091 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune è tenuto a inibire l’esercizio dell’attività oggetto di s.c.i.a. quando il Prefetto abbia adottato una informazione antimafia interdittiva, anche se fondata su meri elementi indiziari di infiltrazione mafiosa e non su misure di prevenzione definitive. L’effetto inibitorio discende dal combinato disposto degli artt. 67, 84, comma 4, 88, comma 2, 89, comma 2, lett. a), e 89-bis d.lgs. n. 159/2011 ed è vincolato, non richiedendo alcuna valutazione di merito dell’ente locale. I tentativi di infiltrazione mafiosa possono desumersi anche da provvedimenti cautelari o da sentenze di condanna non definitive. L’obbligo di specifica motivazione sulle misure di prevenzione collaborative ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 può ritenersi assolto quando dall’intensità del rischio infiltrativo emerga l’inidoneità di tali misure, sì da risultare quasi in re ipsa.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’attività produttiva di assemblaggio cartoni non alimentari conto terzi avviata mediante s.c.i.a., ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto in data 4 luglio 2025 e il conseguente provvedimento del Comune, notificato il 23 luglio 2025, che ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività presso la sede operativa, con ordine di chiusura entro dieci giorni.
Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare per riesame, la Prefettura ha emanato una nuova interdittiva il 23 ottobre 2025, impugnata con motivi aggiunti, seguita dall’apposizione dei sigilli da parte del Comune. Un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 20 gennaio 2026, ha contestato il provvedimento comunale di conferma del divieto, deducendo che il sopravvenuto sequestro preventivo penale avrebbe comportato la sospensione ex lege degli effetti della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, con conseguente domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il primo motivo del ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la riapertura del procedimento da parte della Prefettura, seguita all’ordinanza cautelare della Sezione, ha assorbito le doglianze sul difetto di contraddittorio procedimentale e sulla mancata valutazione delle misure collaborative.
Nel merito, il secondo motivo è infondato. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 6057 del 2019, il TAR ha ribadito la natura vincolata dell’effetto inibitorio conseguente all’emissione della documentazione antimafia, applicabile anche alle attività soggette a s.c.i.a. per espressa previsione dell’art. 89, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Il Comune, pertanto, non dispone di alcun margine valutativo e deve immediatamente inibire l’esercizio dell’attività.
La decisione si sofferma sul riparto tra art. 88, comma 3, e art. 89-bis: la comunicazione antimafia interdittiva presuppone l’accertamento delle cause impeditive dell’art. 67, mentre l’informazione sostitutiva ben può fondarsi su tentativi di infiltrazione, altrimenti l’art. 89-bis sarebbe privo di portata precettiva. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 4 del 18 gennaio 2018, che ha riconosciuto copertura nella legge delega all’estensione degli effetti interdittivi anche alle attività liberalizzate.
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, il TAR ha escluso che la motivazione prefettizia sia meramente ripetitiva. Il ruolo di socio occulto di un soggetto condannato in appello come partecipe della locale di ‘ndrangheta è penalmente accertato, e l’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 consente di desumere i tentativi di infiltrazione anche da condanne non definitive. L’attualità del pericolo è comprovata dal decreto che dispone il giudizio e dal decreto di perquisizione e sequestro. Quanto alle misure collaborative, la relativa esclusione può evincersi dalla sistematicità delle condotte e dalla non occasionalità del pericolo, quasi in re ipsa (Cons. Stato, Sez. III, n. 3402 del 2026).
Infine, il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato: il sequestro preventivo ha per oggetto le disponibilità economiche della società e non prevede la nomina di un amministratore giudiziario, con la conseguenza che non opera la sospensione ex lege degli effetti dell’informativa. Il ricorso introduttivo è stato in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto; i motivi aggiunti respinti, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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