Diritto al beneficio ex art. 1 comma 121 legge 107/2015 e ottemperanza (TAR Marche n. 18 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del personale docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, accertato dal giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato, costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni per l’esecuzione, la PA che non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa è tenuta all’integrale esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il Commissario ad acta, condannando la resistente alle spese del giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 187/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice del lavoro, con la quale era stato loro riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Il Giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria. Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche. L’Ufficio Scolastico Regionale si è costituito con memoria formale, senza contestare nel merito la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, sicché la domanda di ottemperanza è ammissibile.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha rilevato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando a tal fine il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il termine è funzionale a consentire all’Amministrazione di provvedere spontaneamente prima di qualsiasi ulteriore iniziativa esecutiva.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile decorso del termine, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche mediante variazioni di bilancio o stipulazione di mutui.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, anche in considerazione di quanto statuito da Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Nota della Redazione
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