Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus docenti (TAR Marche n. 19 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza della pubblica amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ne dichiara l’obbligo di integrale esecuzione e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza successiva alla scadenza del termine. La mera costituzione formale dell’amministrazione, senza contestazione della spettanza e dell’azionabilità della pretesa, conferma la fondatezza del ricorso. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Con sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Fermo, il ricorrente aveva ottenuto l’accertamento del diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, oltre alla rifusione delle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. Su tale sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Lamentando la mancata esecuzione del titolo, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al giudice amministrativo per conseguire il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione intimata si è costituita con memoria formale; le articolazioni territoriali non si sono costituite. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta dunque integrata.

Nel merito il ricorso è stato reputato fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora sia investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese, liquidate in dispositivo, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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