Inserimento nella graduatoria nazionale subordinato a domanda autonoma (TAR Abruzzo n. 512 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato che ha annullato l’esclusione di un candidato da una graduatoria provinciale non può estendere il proprio effetto conformativo a una procedura distinta e successiva, quale la formazione della graduatoria nazionale. L’inserimento in quest’ultima non costituisce conseguenza automatica dell’iscrizione nella graduatoria provinciale, ma richiede una domanda autonoma, da presentarsi nel termine perentorio fissato dal bando. La domanda presentata in epoca precedente, riferita alla fase provinciale, non può valere come adesione alla successiva selezione nazionale.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza alla sentenza del medesimo TAR che aveva annullato il decreto ministeriale con cui non era stata inserita nell’elenco degli aspiranti alla selezione per l’internalizzazione del personale con cinque anni di servizi di pulizia e ausiliari presso le scuole statali della provincia di Teramo. In esecuzione del giudicato, l’amministrazione aveva provveduto a inserirla nella graduatoria provinciale, ma non in quella nazionale, formata sulla base del punteggio attribuito all’esito delle selezioni provinciali.
La ricorrente sosteneva che l’inserimento nella graduatoria nazionale fosse dovuto in forza della norma che prevede l’iscrizione degli aspiranti che non avevano partecipato alle selezioni per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza, e rappresentava di aver comunque presentato domanda in tal senso con pec del 18 settembre 2025. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, producendo documenti e la relazione dell’ufficio competente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il perimetro del giudicato, osservando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione aveva annullato gli atti che avevano pretermesso la ricorrente dalla graduatoria provinciale, riconoscendo la validità della domanda presentata per quella fase. La decisione, pertanto, non conteneva alcun ordine relativo alla successiva procedura di formazione della graduatoria nazionale.
La norma richiamata dalla ricorrente prevede, per l’inserimento nella graduatoria nazionale, l’applicazione delle modalità di svolgimento e dei termini per la presentazione delle domande determinati con decreto ministeriale. Il comma 5 dell’articolo 3 del decreto n. 133/2023 stabilisce espressamente che i candidati graduati su base provinciale e quelli risultati in esubero “sono successivamente inseriti a domanda nella graduatoria nazionale”.
La Corte ne ha tratto il principio per cui l’iscrizione nella graduatoria nazionale non è una conseguenza automatica di quella provinciale, ma un adempimento ulteriore, condizionato alla presentazione di una domanda nel termine perentorio del 10 novembre 2023. La ricorrente non aveva presentato alcuna domanda in quel termine, e la nota del 18 settembre 2025, proveniente dal suo legale, non poteva supplire a tale carenza.
Il Tribunale ha quindi escluso che il giudicato potesse avere un effetto conformativo sulla procedura nazionale, indetta con decreto direttoriale successivo, e ha respinto il ricorso, compensando le spese in ragione della complessità della procedura di internalizzazione, articolata in più fasi non facilmente intellegibili.
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Nota della Redazione
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