Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su assegnazione somme Carta docente (TAR Marche n. 20 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo posto dal giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 dalla notifica della sentenza, il ricorso è procedibile. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo assegna un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione inadempiente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza n. 733/2024 pubblicata il 21 dicembre 2024, ha accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme. La decisione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

La parte ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza davanti al TAR Marche, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione ed entro la proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. La condizione di procedibilità risulta pertanto integrata.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. Il Collegio ha rilevato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la PA, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Da qui l’accoglimento, con dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento, anche tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento di presentazione del ricorso, il Collegio ha condannato l’Amministrazione al relativo pagamento, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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