Pratica forense utile per il requisito quinquennale nel concorso dirigenziale (TAR Calabria n. 40 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale, il requisito dell’attività documentata quinquennale presso studi professionali privati, previsto dall’art. 26 d.lgs. n. 165/2001 e richiamato dal bando, comprende anche l’attività di pratica forense. La norma non esige che il candidato abbia svolto l’attività in condizione di autonomia professionale e con previa iscrizione all’albo, né una perfetta corrispondenza tra l’esperienza pregressa e i contenuti del posto messo a concorso. È sufficiente una sovrapponibilità, anche parziale, tra l’attività effettivamente svolta secondo la disciplina della pratica e le funzioni del profilo professionale da ricoprire. Il requisito di ammissione è dunque integrato dall’attività svolta presso lo studio, indipendentemente dalla sua qualificazione formale come pratica o come esercizio della professione.

Il Fatto

Un’azienda sanitaria provinciale bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente avvocato. Tra i requisiti di ammissione il bando richiedeva, oltre alla laurea in giurisprudenza e al titolo di avvocato, un’anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità oppure di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo ai corrispondenti profili del ruolo.

Il ricorrente, laureatosi in giurisprudenza nel dicembre 2016, dichiarava nella domanda e nel curriculum di aver svolto a tempo pieno, dal gennaio 2017 al marzo 2022, l’attività professionale di avvocato presso uno studio legale, con iscrizione all’albo per il medesimo periodo. L’amministrazione disponeva la non ammissione del candidato per mancanza del requisito quinquennale, ritenendo che il periodo coincidesse anche con il praticantato. Il candidato impugnava l’esclusione, la sua conferma e, successivamente, la graduatoria finale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via assorbente il motivo con cui si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.lgs. n. 165/2001 e delle previsioni del bando, oltre all’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria. La tesi del ricorrente è che l’attività svolta ai fini della pratica forense debba essere computata nel quinquennio richiesto.

Il TAR richiama e condivide la sentenza del Consiglio di Stato n. 8609 del 24 dicembre 2021, resa in un caso analogo, confermata dalla più recente Consiglio di Stato n. 3269 del 10 aprile 2024. La norma consente la partecipazione al concorso sia ai candidati con cinque anni di servizio effettivo nella medesima professionalità, sia ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo ai profili del ruolo.

Da tale ricostruzione deriva che i requisiti non richiedono che il candidato abbia svolto l’attività in condizione di autonomia e con piena e personale responsabilità. L’art. 1 d.P.R. n. 101/1990, nel regolare la pratica forense, stabilisce che lo svolgimento della pratica comporta l’esercizio delle attività proprie della professione: il praticante è assoggettato ai canoni comportamentali del professionista legale e alla disciplina dell’ordine. Alla figura del praticante è consentito compiere, sotto la curatela e il controllo di un avvocato, le attività riservate alla professione.

Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 1727/2005, secondo cui al praticante è consentito compiere indistintamente le attività riservate all’avvocato sotto il controllo del dominus, e la Corte costituzionale n. 87/1997, per cui la disciplina della pratica comporta il compimento di attività proprie della professione. Quanto alla necessaria analogia tra esperienze pregresse e contenuti del posto, non occorre una perfetta e simmetrica corrispondenza: è sufficiente una sovrapponibilità, anche solo parziale.

Il motivo è pertanto accolto, con assorbimento dei restanti motivi, stante la piena satisfattività per il ricorrente. Ne consegue l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso e del provvedimento di conferma, nonché la declaratoria che il collocamento del ricorrente nella graduatoria degli idonei deve ritenersi privo della riserva apposta in via cautelare. Le spese sono compensate in mancanza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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