Mancato accertamento del pagamento ridotto rende improcedibile il ricorso payback (TAR Lazio n. 7456 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione in rito del giudizio avverso gli atti statali di certificazione e di regolazione del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 segue le regole proprie della cessazione della materia del contendere disciplinate dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 95/2025. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al giudice, da parte della Regione o Provincia autonoma, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento della quota ridotta del 25 per cento. In difetto di tale accertamento formale, il pagamento spontaneamente documentato dall’azienda e la richiesta di estinzione del giudizio non comportano la cessazione della materia del contendere ma legittimano il giudice a desumere, ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza d’interesse e a dichiarare il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, recanti rispettivamente la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018 e le linee guida per il ripiano a carico delle aziende. Il ricorso, originariamente proposto in via straordinaria e poi trasposto, è stato accompagnato da domanda cautelare accolta con sospensione degli atti impugnati. Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato l’avvenuto pagamento delle somme dovute in favore di due Regioni, aderendo al meccanismo di definizione agevolata introdotto dall’art. 7, D.L. n. 95/2025, e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo sopravvenuto, rammentando che l’art. 7, comma 1, D.L. n. 95/2025 ha previsto l’assolvimento degli obblighi di ripiano con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La norma ha altresì stabilito che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, demandando alle Regioni l’accertamento dell’avvenuto versamento mediante provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, con conseguente cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
La sentenza ha tuttavia rilevato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere emessa solo all’esito della comunicazione dei provvedimenti regionali di accertamento. Nel caso di specie, la ricorrente ha depositato la documentazione del pagamento effettuato verso le Regioni Piemonte ed Emilia Romagna, ma non ha prodotto gli atti con cui tali Regioni hanno formalmente accertato l’avvenuto versamento, come richiesto dalla disposizione citata.
Il TAR ha quindi qualificato la fattispecie ricorrendo al disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. La richiesta di estinzione formulata dalla ricorrente e la documentazione del pagamento integrale in misura ridotta sono stati valutati come elementi univoci nel senso dell’improcedibilità del ricorso.
La pronuncia ha dichiarato il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione in rito della controversia basata su normative e circostanze sopravvenute.
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Nota della Redazione
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