L’improcedibilità per omessa impugnazione del diniego di SCIA in sanatoria (TAR Lazio n. 6076 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce onere del destinatario di un ordine di demolizione che abbia successivamente presentato un’istanza di sanatoria impugnare il diniego sopravvenuto di quest’ultima. In difetto, l’accertamento in ordine all’abusività delle opere si cristallizza e il ricorso avverso il provvedimento demolitorio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo il ricorrente trarre alcun vantaggio dallo scrutinio di motivi volti a dimostrare la legittimità delle opere. L’improcedibilità opera con riferimento all’ordine di demolizione nella sua totalità, in ragione della complessiva qualificazione degli interventi unitariamente valutati. È altresì improcedibile l’impugnativa di un provvedimento interamente superato dall’avvio di un nuovo procedimento amministrativo sul medesimo oggetto.
Il Fatto
Con ordinanza n. 13 dell’8 febbraio 2024, il Comune di Tarquinia ingiungeva alla ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare in zona paesaggisticamente vincolata, la demolizione di plurime opere realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, complessivamente qualificate come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001. La ricorrente proponeva ricorso avverso l’ordinanza e presentava sia un’istanza di SCIA in sanatoria, sia una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004. Il Comune rigettava la SCIA in sanatoria; la ricorrente non impugnava tale diniego. Avverso la successiva declaratoria di improcedibilità della prima istanza di compatibilità paesaggistica venivano proposti motivi aggiunti, mentre la ricorrente avviava un nuovo procedimento di compatibilità, concluso con parere parzialmente favorevole della Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo, ha affermato che il destinatario di un ordine di demolizione che abbia presentato istanza di sanatoria ha l’onere di impugnare il diniego sopravvenuto di quest’ultima. La mancata impugnazione determina la cristallizzazione dell’accertamento sull’abusività delle opere e la perdita di interesse allo scrutinio dei motivi avverso il provvedimento demolitorio, essendo venuta meno ogni utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento.
La pronuncia precisa che l’improcedibilità investe l’ordine di demolizione nella sua totalità, coinvolgendo cioè la generalità delle opere contestate. Tale conclusione discende dalla circostanza che il provvedimento sanzionatorio aveva qualificato gli interventi unitariamente, come ristrutturazione edilizia, e che la stessa ricorrente aveva presentato la SCIA in sanatoria con riferimento a tutti gli interventi contestati. Il diniego di sanatoria, non impugnato, ha confermato l’accertamento di abusività per l’intero complesso delle opere.
Quanto alle opere spontaneamente demolite dalla ricorrente, la Corte rileva un’ulteriore ragione di improcedibilità, consistente nell’assenza di vantaggio derivante dall’annullamento di un provvedimento già spontaneamente eseguito.
In relazione ai motivi aggiunti, il Collegio ne ha dichiarato l’improcedibilità, essendo il provvedimento impugnato – recante l’archiviazione della prima istanza di compatibilità – interamente superato dall’avvio, su istanza della ricorrente, di un nuovo procedimento ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004, sul quale era già intervenuto il parere della Soprintendenza. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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Nota della Redazione
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