Silenzio inadempimento e mancata notifica al controinteressato (TAR Lombardia n. 3706 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 117, comma 1, cod. proc. amm. Nell’ipotesi in cui l’azione sia volta a ottenere l’adozione di atti repressivi nei confronti di terzi, il controinteressato non è individuabile sulla base dell’elemento formale, difettando l’atto amministrativo, ma deve essere identificato in base all’elemento sostanziale, coincidendo con il soggetto nei cui confronti l’amministrazione è chiamata a provvedere limitandone la sfera giuridica. La mancata notifica al controinteressato non può essere sanata tramite la rimessione in termini per errore scusabile.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con altra proprietà, aveva presentato al Comune plurime istanze, a partire dal 28 febbraio 2025, con le quali segnalava opere edilizie realizzate dal vicino e chiedeva l’accesso alle pratiche edilizie e l’avvio di un procedimento di verifica della legittimità delle opere, con conseguente adozione di provvedimenti repressivi in caso di abusività. Ottenuta l’ostensione documentale, il Comune non avviava alcun procedimento di verifica e sanzionatorio nei confronti del confinante.
Ritenendo illegittima l’inerzia, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere con un provvedimento sanzionatorio espresso. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata evocazione del controinteressato e l’irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità, rilevando che il ricorrente non aveva notificato il ricorso al soggetto controinteressato. La sentenza chiarisce che la figura del controinteressato nel processo amministrativo, definita dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., richiede il concorso di un elemento formale e di un elemento sostanziale, ossia la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato.
Nel giudizio sul silenzio, tuttavia, l’elemento formale difetta, poiché manca un provvedimento; la qualità di controinteressato deve quindi essere ricavata esclusivamente dall’elemento sostanziale. Nel caso di specie, il controinteressato è stato individuato nel soggetto destinatario dell’istanza di repressione degli abusi edilizi, ossia il confinante del ricorrente, nei cui confronti l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare i propri poteri sanzionatori, con effetti limitativi della sua sfera giuridica.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’obbligo di notifica del ricorso avverso il silenzio ad almeno un controinteressato, previsto dall’art. 117, comma 1, cod. proc. amm., non ammette deroghe. Ha inoltre escluso che il ricorrente potesse essere rimesso in termini per errore scusabile, in quanto la normativa in materia di notificazione ai controinteressati è chiara e non può ingenerare incertezze oggettive.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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