Ottemperanza al giudicato di accesso e nomina immediata del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1618 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una sentenza di accesso non appellata, passata in giudicato e rimasta ineseguita, il giudice dell’ottemperanza accerta la sussistenza dei presupposti della tutela esecutiva ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Quando la sentenza ottemperanda ha già assegnato alla resistente un termine per provvedere e tale termine sia stato ignorato, il giudice può procedere direttamente alla nomina del commissario ad acta, senza necessità di un ulteriore differimento. La nomina non comporta di per sé la concessione di astreintes, che restano escluse ove la misura commissariale sia idonea a garantire l’esecuzione. Il compenso del commissario può essere negato quando questi sia individuato nell’ambito dell’ente ex lege competente alla vigilanza sull’autorità obbligata. Le spese seguono la soccombenza, mentre la condanna ex art. 26, comma 2, cod. proc. amm. non può essere pronunciata se la resistente non si è costituita in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, una società titolare di un diritto di accesso riconosciuto con precedente sentenza del TAR Piemonte, ha agito in ottemperanza perché quel giudicato era rimasto ineseguito. L’ente resistente aveva omesso di consegnare la documentazione indicata nell’istanza di accesso, nonostante la sentenza ne avesse accertato il diritto.
Il precedente giudizio aveva ordinato la concessione dell’accesso al catasto consorziale, al piano distrettuale e agli strumenti che disciplinano l’erogazione delle risorse idriche, nonché ai regolamenti statutari non presenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. La sentenza di accesso e il ricorso per ottemperanza erano stati notificati a mezzo posta alla resistente, che non si è costituita e ha ignorato la statuizione. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione coatta, la fissazione di una somma per il ritardo e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare la competenza, riconoscendola in capo al giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire, e ha confermato la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. La resistente non aveva proposto appello, cosicché la decisione era divenuta definitiva e il diritto di accesso non era più contestabile nel merito.
Il punto centrale riguarda il rapporto tra il termine già assegnato in sede cognitiva e l’intervento del commissario. La sentenza di accesso aveva infatti già concesso all’ente un termine per provvedere, e quel termine era stato ignorato. Il TAR ne ha tratto la conseguenza che ulteriori solleciti o proroghe sarebbero stati inutili, procedendo perciò direttamente alla nomina del commissario ad acta.
L’individuazione del commissario è caduta sul Direttore della Direzione agricoltura e cibo della Regione Piemonte, quale soggetto appartenente all’ente competente alla vigilanza sui consorzi irrigui ai sensi della legge regionale Piemonte n. 21/99. La scelta riflette la logica di affidare l’esecuzione a un organo esterno all’amministrazione inadempiente, ma interno alla filiera di controllo.
L’appartenenza del commissario all’ente ex lege competente alla vigilanza ha indotto il Collegio a non riconoscere alcun compenso per l’attività esecutiva. Del pari, la già intervenuta nomina del commissario ha fatto ritenere superflua l’adozione di astreintes, misure che il giudice amministrativo può adottare quando la sola nomina non appaia sufficiente a vincere l’inerzia.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza, liquidandole nell’importo indicato in dispositivo. È stata invece respinta la richiesta di condanna prevista dall’art. 26, comma 2, cod. proc. amm.: la norma presuppone una condotta processuale accertata, che non può desumersi dalla mancata costituzione della parte resistente.
Nota della Redazione
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