Obbligo di accreditamento e commissario ad acta nel giudicato sulla carta docente (TAR Abruzzo n. 442 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 si applica, con i necessari adattamenti, anche all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi. Ai fini dell’ottemperanza non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva, stante il disposto dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’amministrazione intimata non può giustificare la propria inerzia eccependo la competenza di altro organo del medesimo Ministero, poiché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Accertata la mancata ottemperanza, il giudice ordina l’adempimento entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna che accerta il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati in domanda, quantificando l’importo in euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo viene notificato in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Decorso il termine di legge senza che l’amministrazione vi dia esecuzione, la docente propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, chiedendo l’adempimento del giudicato e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la presenza del titolo esecutivo e la sua mancata esecuzione, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La norma, calibrata sul processo civile, è ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti.
Il Tribunale precisa che il richiamo al titolo esecutivo opera solo ai fini dell’esecuzione civile. Per il giudizio di ottemperanza l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude espressamente la necessità della formula esecutiva. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente.
Quanto all’eccezione di carenza di competenza interna al Ministero, il Tribunale osserva che l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente. L’inerzia non può dunque essere giustificata invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero deve eseguire la sentenza accreditando le somme sulla carta elettronica del docente, ai fini dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con gli accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con possibilità di delega.
Il Collegio esclude la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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