Ammissibile l’ammonimento del questore anche in presenza di querela (TAR Basilicata n. 431 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione della querela per i reati richiamati dall’art. 3 d.l. n. 93/2013, convertito in legge n. 119/2013, non osta all’adozione dell’ammonimento del questore, poiché le due sedi sono autonome per ratio e presupposti e la norma richiama l’art. 8 del d.l. n. 11/2009 solo “in quanto compatibile”. Ai fini della misura monitoria non occorre la prova del reato, ma è sufficiente un quadro indiziario che, con sufficiente grado di attendibilità, riveli un comportamento di violenza domestica. Gli episodi non vanno valutati in modo atomistico, ma con apprezzamento unitario. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della carenza assoluta dei presupposti e della manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il questore, il 12 luglio 2024, ha adottato nei suoi confronti l’ammonimento previsto dall’art. 3 d.l. n. 93/2013 in ambito di violenza domestica, oltre al decreto prefettizio del 12 novembre 2024 di reiezione del ricorso gerarchico e al diniego di accesso a un verbale di intervento di polizia.
La vicenda trae origine da una lite domestica del 14 maggio 2024, seguita dalla querela della moglie e della figlia per maltrattamenti in famiglia e interferenze illecite nella vita privata. Il ricorrente contesta la carenza motivazionale del decreto prefettizio e l’insussistenza dei presupposti istruttori della misura, sostenendo l’inesistenza di un verbale richiamato e la natura ritorsiva delle dichiarazioni accusatorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente irricevibile l’impugnazione del diniego di accesso, notificata il 20 gennaio 2025 e dunque tardiva rispetto al termine dell’art. 116 cod. proc. amm. Per il resto il ricorso è infondato.
Il primo motivo è respinto: la lettura del decreto prefettizio mostra un ampio corredo motivazionale a confutazione delle censure amministrative. Quanto al secondo, il Tribunale esclude che l’ammonimento origini da una segnalazione anonima, derivando dalla querela del 15 maggio 2024. Le deduzioni sulla pretesa alternatività tra procedimento penale e procedimento monitorio sono inammissibili, perché non trasfuse in una formale impugnazione, e comunque infondate.
La misura di polizia ha natura discrezionale e funzione cautelare e preventiva; non richiede la prova del reato, bastando un giudizio a base indiziaria e probabilistica, secondo il parametro richiamato dal Consiglio di Stato n. 9211 del 2024 e, in termini, dalla giurisprudenza amministrativa ivi citata.
Gli elementi fattuali — annotazione di polizia, querela e sommarie informazioni — delineano un contesto di elevata conflittualità con condotte di violenza domestica, provate quantomeno in termini indiziari. Le dichiarazioni della vittima, pur isolatamente intese, risultano riscontrate dalle sommarie informazioni della figlia e sono complessivamente attendibili. Per converso, le tesi difensive sui moventi opportunistici sono assertive e prive di riscontro.
Il Tribunale respinge la lettura atomistica degli episodi, che vanno apprezzati unitariamente, e ridimensiona la pretesa incongruenza tra querela e sommarie informazioni. Infine, la completezza del compendio probatorio esclude ulteriori approfondimenti istruttori; il ricorrente è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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