Requisiti concorsuali, onere di documentare le esperienze professionali e soccorso istruttorio (TAR Campania n. 4036 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bando che, tra i requisiti specifici di ammissione, richiede attività professionali documentate presso studi privati, società o Istituti di ricerca impone al candidato un onere di allegazione che non può essere assolto con la sola autodichiarazione. La distinzione tra requisito da documentare e requisito da dichiarare è compatibile con la disciplina delle autocertificazioni, perché attiene a un presupposto specifico di partecipazione e non a uno stato o fatto autocertificabile. Il soccorso istruttorio non è attivabile quando la documentazione mancante integri un requisito di ammissione: consentire l’integrazione oltre il termine di presentazione della domanda lederebbe la par condicio dei candidati. La dispensa dall’iscrizione all’Ordine professionale prevista per i dipendenti pubblici opera solo in favore di chi possiede i requisiti di anzianità richiesti dalla lex specialis.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato le deliberazioni con cui l’azienda ospedaliera resistente ne ha disposto e confermato l’esclusione dalle ulteriori fasi di un concorso pubblico per titoli ed esami, bandito per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente avvocato. L’esclusione è stata motivata con la mancanza del requisito specifico di cui al punto c) del bando.
La candidata aveva dichiarato di aver svolto la professione forense per un lungo periodo, con cancellazione dall’albo a seguito dell’assunzione presso una struttura sanitaria, e di essere dipendente pubblico per un periodo inferiore ai cinque anni richiesti. Ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso la successiva approvazione della graduatoria di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la lex specialis, che tra i requisiti specifici richiede l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, un’anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità e, in alternativa, esperienze lavorative con rapporto libero professionale o attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di ricerca, di contenuto analogo al profilo ricercato e per la durata di cinque anni.
Sul primo motivo, il Tribunale rileva che la candidata non possedeva l’anzianità quinquennale come dipendente pubblico, avendo maturato periodi inferiori e con qualifiche amministrative. Quanto alla partecipazione come libera professionista, essa ha dichiarato le esperienze svolte presso i vari studi, indicando i periodi e i settori, ma non le ha documentate come richiesto dal bando.
Il Collegio sottolinea che la formula del bando non è casuale: l’attività deve essere documentata e non semplicemente dichiarata, perché costituisce un presupposto specifico di partecipazione. Il mancato assolvimento di tale onere impedisce di valutare come sussistente il requisito, con conseguente esclusione.
Quanto al soccorso istruttorio, il Tribunale esclude che possa operare. Poiché la documentazione attiene a un requisito di ammissione, consentirne l’integrazione dopo la scadenza del termine determinerebbe un inammissibile vulnus al principio di par condicio tra i candidati. Per la stessa ragione cade la censura fondata sull’art. 18 della legge n. 241/1990 e sul d.P.R. n. 445/2000.
Sulla doglianza relativa alla pretesa motivazione postuma, il Collegio osserva che il riscontro dell’amministrazione non introduce un motivo ulteriore, ma richiama la disciplina del bando, che prevede la dispensa dall’iscrizione all’albo solo per i partecipanti in qualità di dipendenti pubblici muniti dell’anzianità richiesta. Richiamando il criterio letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., il Tribunale conclude che la clausola non può essere interpretata in funzione integrativa. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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