Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Calabria n. 315 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è lo strumento con cui il titolare di un diritto accertato con sentenza passata in giudicato ne ottiene l’esecuzione da parte dell’amministrazione inadempiente. Decorso inutilmente il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo, l’azione diviene ammissibile. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, al quale può essere demandato il compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. I compensi dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto ricompresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente è una docente che ha ottenuto dal Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della carta docente, pari a 500,00 euro per ciascuna annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per il valore perduto, cinque annualità per complessivi 2.500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione e non è stata impugnata, divenendo definitiva. Trascorso il termine di moratoria di centoventi giorni senza che il Ministero vi abbia dato esecuzione, la docente ha proposto ricorso al TAR Calabria per l’ottemperanza, chiedendo l’adempimento coattivo del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata all’amministrazione, è passata in giudicato come da relativa attestazione ed è decorso invano il termine di moratoria di centoventi giorni previsto dalla legge. L’azione fondata sull’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è pertanto ammissibile e merita accoglimento.
Nel merito, il Collegio ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza di condanna, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione. Il termine è funzionale a garantire effettività alla tutela già riconosciuta nel giudizio di cognizione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente del Ministero, affinché, su istanza di parte e decorsi i successivi sessanta giorni, provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sul regime delle spese dell’attività commissariale, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. La norma, pur dettata per i decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. I compensi del commissario restano così a carico dell’amministrazione inadempiente, perché compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama, in tal senso, propri precedenti e una pronuncia del TAR Sicilia, Catania.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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