Payback sui dispositivi medici legittimo impugnazioni al giudice ordinario (TAR Lazio n. 10362 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, applicabile per gli anni 2015-2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, non lesiva degli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost., essendo il relativo obbligo di ripiano noto alle imprese fornitrici sin dal 2015. Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti regionali e provinciali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di attività meramente ricognitiva e riepilogativa, priva di qualsiasi margine di discrezionalità, anche solo tecnica. Il ricorso avverso gli atti statali di certificazione del superamento del tetto di spesa è, invece, infondato nel merito.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei dispositivi medici ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida ministeriali e l’accordo Stato-Regioni che ha fissato i tetti di spesa regionali, nonché, con motivi aggiunti, il decreto con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano, determinando l’importo dovuto dalla ricorrente.
La società ha dedotto plurimi vizi di illegittimità, tra cui la violazione dei principi di irretroattività, di capacità contributiva e di libertà di impresa, nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Il ricorso introduttivo era stato preceduto da un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando i precedenti della Sezione successivi alle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, ha respinto il ricorso introduttivo. Ha rilevato che il meccanismo del payback era sostanzialmente noto alle imprese sin dall’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, sia riguardo alle quote di ripiano sia alla misura del concorso di ciascuna azienda, rendendo infondate le censure di irretroattività e di lesione dell’affidamento, come già statuito dalla Consulta.
Quanto alla lamentata indeterminatezza della categoria dei dispositivi medici, la nozione risulta ben definita sul piano normativo, sicché è precisamente individuata anche la platea dei soggetti passivi del contributo. Il Collegio ha inoltre escluso ogni illegittimità derivata dagli atti statali, ritenendo il payback una scelta legislativa legittima in quanto assistita da una chiara definizione normativa del presupposto.
Con riferimento ai motivi aggiunti, il TAR ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. L’approvazione degli elenchi regionali costituisce attività interamente vincolata, di natura tecnico-contabile e riepilogativa, con cui la Regione si limita a porre lo sforamento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici secondo quote già fissate dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità. La relativa controversia, involgendo un diritto soggettivo nei confronti di un’attività vincolata, spetta al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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