Revoca del nulla osta e garanzie partecipative del domicilio eletto (TAR Campania n. 2776 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è illegittima quando l’amministrazione procedente omette di comunicare l’avviso di avvio del procedimento e il provvedimento finale al recapito pec che l’interessato ha eletto come proprio domicilio, inviando invece gli atti al difensore precedente. La violazione delle garanzie partecipative e il conseguente difetto di istruttoria viziano il provvedimento, poiché impediscono all’interessato di integrare il contraddittorio con la documentazione utile. Il termine per l’impugnazione decorre dalla conoscenza effettiva dell’atto, acquisita solo con l’accesso agli atti, e non dalla notificazione irrituale a un domicilio non più valido.
Il Fatto
Il ricorrente è entrato in Italia nel luglio del 2023 in forza di nulla osta e visto di ingresso rilasciati in suo favore. Nel marzo del 2025, tramite il proprio difensore, ha comunicato all’amministrazione l’elezione di domicilio presso un nuovo recapito pec, revocando espressamente ogni precedente difensore, e ha chiesto la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Non ricevendo riscontro, e dopo un ulteriore sollecito, ha appreso che il procedimento era già stato definito con la revoca del nulla osta del 23 maggio 2025, comunicata a un indirizzo pec diverso da quello eletto. Ha quindi impugnato l’atto davanti al TAR Campania, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il collegio accoglie il ricorso richiamando le conclusioni già espresse in sede cautelare con l’ordinanza n. 2332 del 9 ottobre 2025, dalle quali non ravvisa motivo di discostarsi, anche in assenza di ulteriori contestazioni dell’amministrazione intimata.
Il dato dirimente è la elezione di domicilio comunicata il 24 marzo 2025 presso la pec del nuovo difensore, con contestuale revoca di qualsiasi altro difensore. Da quel momento l’amministrazione era tenuta a indirizzare ogni comunicazione a quel recapito.
Al contrario, il preavviso di revoca del 9 maggio 2025 è stato inviato al precedente difensore, e allo stesso indirizzo è stato comunicato il provvedimento di revoca del 23 maggio 2025. La notificazione è dunque avvenuta in un luogo non più valido ai fini del procedimento.
Ne discende che il provvedimento deve ritenersi conosciuto dal ricorrente solo a seguito dell’accesso agli atti esperito dal nuovo difensore. Su questa base il ricorso è ritenuto ritualmente proposto, poiché il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza effettiva dell’atto.
Nel merito, il collegio dichiara fondate le censure di violazione delle garanzie partecipative e di difetto di istruttoria. L’omessa comunicazione ha impedito all’interessato di depositare la documentazione utile, così viziando l’azione amministrativa. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione ad esito della nuova istruttoria. Le spese sono compensate; è confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 1.500,00 in favore del difensore.
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Nota della Redazione
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