Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su Carta docente (TAR Campania n. 301 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso è accolto quando il titolo non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e applica la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali. L’incarico di ausiliario è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a mettere a disposizione della ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito del buono elettronico per due anni scolastici e importo complessivo di € 1.000,00.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 1°.12.2024 e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La verifica muove dalla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e dall’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Su queste basi il ricorso è accolto.
Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto all’ausiliario, il Collegio precisa che il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Richiama sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
La Corte disciplina poi il compenso dell’ausiliario, che sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’uso del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e all’art. 56 per le spese di adempimento. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto esecutivo e non al deposito della relazione.
Il Collegio impone all’ausiliario il deposito telematico tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, e dispone la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine. Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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