Sospensione cautelare dell’archiviazione per mancata trasmissione del contratto di soggiorno (TAR Lazio n. 243 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di nulla osta al ricongiungimento familiare, l’archiviazione dell’istanza per mancata trasmissione del contratto di soggiorno firmato digitalmente entro il termine di cui all’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 è suscettibile di sospensione cautelare allorché sussista il fumus boni iuris in ordine all’imputabilità del ritardo e il provvedimento sia suscettibile di cagionare un pregiudizio grave e irreparabile al richiedente. In sede di bilanciamento degli interessi contrapposti, la natura del provvedimento impugnato e la sua idoneità a precludere la definizione della procedura di ingresso rendono prevalente l’interesse del ricorrente alla tutela cautelare, con conseguente fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del merito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del 15 giugno 2026 con cui l’amministrazione aveva archiviato l’istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare, prot. n. P-LT/L/Q/2026/104316, per mancata trasmissione del contratto di soggiorno firmato digitalmente entro il termine previsto dall’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a-ter), d.l. 3 ottobre 2025 n. 146, conv. nella l. 1° dicembre 2025 n. 179. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’interno e la Prefettura di Latina, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur rimandando ogni approfondimento al merito, ha ritenuto la domanda cautelare utilmente delibabile alla stregua di un bilanciamento dei contrapposti interessi. In particolare, il Collegio ha considerato la necessità di evitare l’insorgere di un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente, connesso alla natura del provvedimento impugnato. L’archiviazione dell’istanza, determinando la definitiva preclusione della procedura di ingresso, è stata ritenuta suscettibile di arrecare un danno che non potrebbe essere adeguatamente ristorato in sede di merito. Il fumus boni iuris è stato valutato con riferimento alla questione dell’imputabilità del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno, questione che il Tribunale ha espressamente riservato all’esame del merito.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il provvedimento impugnato ha natura archivistica della procedura, comportando l’impossibilità per il ricorrente di ottenere il rilascio del nulla osta. In tale quadro, la sospensione dell’efficacia del decreto di archiviazione è stata ritenuta necessaria per evitare la produzione di effetti irreversibili in capo al richiedente, in attesa della definizione del giudizio di merito.
Il Collegio ha quindi accolto l’istanza cautelare, fissato l’udienza pubblica del 4 novembre 2026 per la discussione del merito e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, ravvisando giusti motivi. L’ordinanza è stata dichiarata esecutiva da parte dell’amministrazione e depositata presso la segreteria del tribunale.
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Nota della Redazione
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