Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su Carta docente (TAR Lazio n. 452 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando la sentenza del giudice ordinario, divenuta giudicato, sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità richieste dal codice di procedura civile, così da valere come titolo esecutivo, e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra la notifica della sentenza e quella del ricorso. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine perentorio fissato in dispositivo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, individuandolo nel dirigente preposto alla struttura competente per materia, senza alcun compenso per l’attività svolta.

Il Fatto

Una docente otteneva dal giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Roma passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi presso la sede reale dell’Amministrazione, il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il giudice aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della carta, con provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato, oltre alle spese di lite.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 23 aprile 2025, chiedendo che il TAR ordinasse all’Amministrazione di provvedere e nominasse, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita formalmente con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame delle condizioni dell’azione di ottemperanza, ritenendole entrambe soddisfatte. Il giudice verifica, in primo luogo, l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione, secondo le formalità richieste dal codice di procedura civile per attribuire al provvedimento valore di titolo esecutivo. In secondo luogo, accerta il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.

Superato lo scrutinio delle condizioni di ammissibilità, il Tribunale passa al merito. La circostanza che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione non è controversa tra le parti. Su tale presupposto, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio indicato in dispositivo.

Quanto all’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio accoglie la richiesta della ricorrente e nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del giudizio. Il commissario, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari. Il Tribunale esclude espressamente la liquidazione di alcun compenso per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Sulla regolamentazione delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza, liquidando l’importo indicato in dispositivo e precisando che esso comprende anche le spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate. Il riferimento richiama la giurisprudenza amministrativa in materia, citata con il richiamo a T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17516 e 17518. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Ministero alla refusione delle spese in favore della ricorrente e distrazione delle stesse ai difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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