Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del Commissario ad Acta (TAR Lombardia n. 1033 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il ricorso è fondato quando il titolo sia passato in giudicato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. L’Amministrazione, che non contesti l’inadempimento, va condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine assegnato. Per il caso di perdurante inerzia va nominato un Commissario ad Acta, che provvede agli adempimenti sostitutivi senza diritto a compenso quando sia dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. è rimessa alla valutazione del giudice, non sussistendone i presupposti in ragione dell’esiguità dell’importo.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza, pubblicata il 22 ottobre 2024, che ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con riferimento agli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire tale beneficio.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata in data 08.01.2025, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il titolo è passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione integrale, la nomina di un Commissario ad Acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione delle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e che l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Su tale presupposto, il ricorso è dichiarato fondato e merita accoglimento.

L’Amministrazione è pertanto condannata a dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo al riconoscimento del contributo alla formazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà, nei successivi sessanta giorni, un Commissario ad Acta, nominato sin d’ora nel dirigente preposto alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un funzionario delegato.

Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Quanto alle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ritiene non sussistenti allo stato i relativi presupposti, in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, con facoltà di provvedervi su istanza di parte in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Sul piano delle spese, il Tribunale applica il principio della soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidando l’importo di € 1000,00 per compensi. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina l’esecuzione nei termini e nelle forme stabilite e nomina il Commissario ad Acta per il caso di perdurante inerzia, ordinando infine l’oscuramento delle generalità per la tutela dei diritti della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *