Sopravvenuto difetto di interesse rende improcedibile il ricorso (TAR Lazio n. 9297 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore, munito di procura, circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tale ipotesi, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, dovendosi limitare a una declaratoria in conformità. La pronuncia ha natura meramente processuale e non statuisce sulla fondatezza delle censure dedotte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza di riconoscimento, ai fini della specializzazione di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, del titolo di formazione conseguito in Spagna. Avverso il diniego venivano articolate cinque censure, incentrate sulla violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, nonché su profili di eccesso di potere sotto diversi profili.
All’esito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, disposto anche ai fini del riesame dell’istanza, e in vista dell’udienza di merito, la difesa della ricorrente rappresentava che l’istante aveva aderito ai percorsi formativi di cui alla legge 29 luglio 2024, n. 106, tramite INDIRE, ottenendo il titolo cui aspirava, dichiarando pertanto di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della espressa dichiarazione del difensore della ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio. Richiamando la giurisprudenza univoca, il TAR ha evidenziato che tale dichiarazione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il giudice, in ossequio al principio dispositivo, non può pertanto pronunciarsi nel merito della controversia, né tantomeno sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse alla decisione. La declaratoria di improcedibilità si impone in conformità con numerosi precedenti del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 671 del 2022, Cons. Stato, Sez. III, n. 3981 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5486 del 2020.
La pronuncia, avente carattere meramente processuale, non incide sulla fondatezza o meno delle censure sollevate, limitandosi a rilevare il venir meno dell’interesse strumentale alla decisione, dovuto al conseguimento del titolo attraverso un percorso diverso da quello oggetto di contestazione.
In ragione del carattere processuale della decisione, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, ravvisando giusti motivi.
Nota della Redazione
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