Ottemperanza al giudicato su carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1864 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ne ordina la piena esecuzione. Sussistono le condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quando la sentenza è passata in giudicato e risulta notificata all’Amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il commissario ad acta provvede all’esecuzione, ove investito dal creditore con propria istanza. È legittimo il rifiuto della condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando, per l’esiguità degli importi, essa dovrebbe assumere consistenza meramente simbolica.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con sentenza n. 1010/2024 il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando l’Amministrazione a provvedere.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. L’eccezione è superata: la ricorrente aveva depositato documentazione inconferente in data 2 ottobre 2025, ma in precedenza aveva regolarizzato il fascicolo con la sentenza munita di attestazione di conformità e il relativo certificato di passaggio in giudicato, anch’esso conforme.

Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano e che sia ancora inadempiente. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata al Ministero in data 30 settembre 2024.

Risultano pertanto integrate le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’Amministrazione va condannata a dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato.

L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. La richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è accolta: per l’esiguità degli importi la condanna dovrebbe avere consistenza meramente simbolica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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