Esclusione per mancata dichiarazione antimafia dell’ausiliaria: perentorietà del termine di soccorso istruttorio (TAR Sardegna n. 59/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine assegnato dalla stazione appaltante per l’integrazione documentale in sede di soccorso istruttorio ha natura perentoria. L’inosservanza del termine determina legittimamente l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, risultando irrilevanti sia l’eventuale possesso sostanziale del requisito, sia la circostanza che la documentazione sia anteriormente esistente rispetto alla scadenza del termine assegnato. Il capitolato speciale d’oneri può legittimamente richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso dei requisiti di ordine generale anche in capo all’impresa ausiliaria indicata per l’avvalimento premiale.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la sua esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti ausiliari del CED regionale. L’esclusione era stata disposta per la mancata produzione, nel termine assegnato in sede di soccorso istruttorio, della dichiarazione antimafia relativa ai familiari conviventi dell’impresa ausiliaria indicata ai fini dell’avvalimento premiale.
Avverso l’esclusione e gli atti connessi, la ricorrente ha proposto istanza di revoca in autotutela, confermata dalla stazione appaltante, e ha quindi adito il Tribunale chiedendo la sospensione del provvedimento espulsivo e la riammissione in gara.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Sardegna ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., rilevando che il capitolato speciale d’oneri, sul punto non gravato dalla ricorrente, all’art. 8 richiedeva espressamente anche in capo all’impresa ausiliaria il possesso dei requisiti di ordine generale, ivi inclusa la dichiarazione antimafia, ai fini della partecipazione alla gara.
Il Collegio ha ritenuto pacifica la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini assegnati e ha valutato il provvedimento espulsivo assistito da adeguato fumus di legittimità, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine per l’integrazione documentale in sede di soccorso istruttorio ha natura perentoria.
La conseguenza dell’inosservanza del termine è l’esclusione del concorrente, a prescindere dalla circostanza che il requisito fosse sostanzialmente posseduto o che la documentazione fosse anteriore alla scadenza del termine, come ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2024, n. 7496, e dalla giurisprudenza ivi richiamata.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase e fissando l’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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