Abuso edilizio e CILA inefficace legittimano ordine di ripristino (TAR Lombardia n. 1863 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità dello stato di fatto dell’immobile costituisce presupposto indispensabile per assentire qualunque intervento edilizio da realizzare su di esso. Ne consegue che su un bene interessato da abuso edilizio sono ammissibili solo gli interventi diretti a riportarlo esattamente alla condizione di conformità ai titoli edilizi che lo riguardano. Gli interventi vanno valutati nel loro complesso e mai in maniera atomistica o frazionata, per comprenderne l’impatto effettivo e prevenire l’elusione delle regole procedurali tramite artificiosi frazionamenti. È pertanto legittimo il provvedimento che dichiari inefficace la CILA e inibisca la SCIA, quando le opere non eliminino tutte le difformità rispetto all’ultimo titolo legittimante.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento su due livelli con locale sottotetto, ha presentato al Comune di Milano una CILA in sanatoria per opere interne ed esterne al sottotetto: tamponamento di quattro portefinestre e modifica di tavolati interni. L’obiettivo dichiarato era rendere il locale conforme all’ultimo titolo edilizio che lo aveva interessato, una SCIA del 7 novembre 2014, che lo aveva invece assentito come spazio privo dei requisiti dell’abitabilità. Successivamente il ricorrente ha presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, per riapertura delle portefinestre e ripristino delle destinazioni dei locali.
Con due atti del 28 agosto 2024 il Comune ha dapprima dichiarato l’inammissibilità e l’inefficacia della CILA, con ordine di ripristino, e poi ha inibito la SCIA. Contro tali atti il ricorrente ha proposto ricorso, contestando i motivi fondati sulla difformità dello stato di fatto rispetto alla SCIA del 2014.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, da cui ricava che la legittimità dello stato di fatto è presupposto indispensabile per assentire qualunque intervento edilizio. Su un immobile interessato da abusi sono quindi ammessi solo gli interventi che lo riportino esattamente alla condizione di conformità ai titoli edilizi, richiamando sul punto TAR Lombardia Milano, sez. II, n. 2802 del 2025 e TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, n. 83 del 2017.
Il ricorrente sosteneva che la sola tamponatura delle portefinestre in eccedenza bastasse a far perdere al sottotetto i requisiti dell’abitabilità e a renderlo conforme alla SCIA del 2014. La tesi è respinta. L’abuso edilizio consiste in un complesso di opere — bagno, portefinestre e innalzamento del tetto — che nel loro insieme hanno conferito al locale i requisiti dell’abitabilità, in difformità dal titolo che lo aveva rappresentato come spazio privo di permanenza di persone.
La tamponatura mantiene le altre difformità: la presenza del bagno e altezze superiori a quelle indicate nel titolo. Poiché nella SCIA del 2014 era indicata un’altezza di 2,35 m., il sottotetto non può avere altezza maggiore. Inoltre la mera tamponatura, con mantenimento dei serramenti, pur facendo perdere i rapporti aeroilluminanti, non ha eliminato la possibilità di adibire di fatto il locale a permanenza di persone: non basta intervenire su un singolo elemento per far perdere all’abuso le sue caratteristiche complessive.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui gli interventi edilizi devono essere valutati nel loro complesso e mai in maniera atomistica o frazionata, anche per prevenire l’elusione delle regole procedurali tramite artificiosi frazionamenti (Cons. Stato, sez. VII, n. 28 del 2026; sez. II, n. 5796 del 2025). Corretta è dunque la dichiarazione di inefficacia della CILA, l’esercizio del potere sanzionatorio con l’ordine di rimessione in pristino e l’inibizione della SCIA, avente ad oggetto lavori da realizzare in un locale abusivo.
Quanto all’ordine di ripristino, esso non impone l’eliminazione delle opere della CILA, ma il ripristino dello stato legittimo risultante dalla SCIA del 2014: il ricorrente deve eliminare le portefinestre in eccedenza, ripristinare le altezze previste ed eliminare il bagno abusivo. La censura di difetto di motivazione è respinta, poiché l’oggetto degli interventi si ricava agevolmente dai progetti allegati alla SCIA del 2014. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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