Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 361 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia provveduto, il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro sessanta giorni, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora, determinata negli interessi legali, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo o del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per l’anno scolastico 2022/2023, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’assegnazione della carta e l’emissione del buono elettronico di pari importo. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e notificata ai fini dell’esecuzione.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’Amministrazione avesse proceduto al pagamento, l’interessato ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo che ne deriva consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, non in un adempimento meramente formale.

Il TAR verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria; è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dettato giudiziale. Su queste basi il ricorso è accolto.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la domanda è accolta nei limiti e nei termini indicati. La somma è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il Collegio individua quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure di quello effettuato dal commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.

Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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