Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 738 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio della Carta del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, e ordina l’esecuzione integrale del titolo entro il termine di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede, nei successivi centoventi giorni, ad ogni atto necessario all’adempimento, comprese variazioni di bilancio e stipula di mutui. La mera costituzione formale della PA, che non opponga ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso, con condanna alle spese distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio della Carta del docente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme, oltre interessi legali, per gli anni scolastici oggetto di accertamento. La sentenza era stata notificata e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Poiché l’Amministrazione non aveva eseguito il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Ufficio Scolastico Regionale si è costituito con memoria formale, senza contestare nel merito la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine di cui al citato art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni ad ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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