Il diniego del fuori ruolo richiede valutazione individualizzata del dipendente (TAR Lazio n. 4835 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il collocamento fuori ruolo del pubblico dipendente, disciplinato dall’art. 58 d.P.R. n. 3/1957, è istituto che modifica il rapporto di impiego ed è rimesso alla valutazione discrezionale dell’amministrazione di appartenenza, la quale può legittimamente negarlo. Tuttavia, laddove non sussista una disposizione legislativa, regolamentare o un atto amministrativo a carattere generale che fissi un termine massimo di permanenza nella posizione, l’amministrazione è tenuta a decidere l’istanza del dipendente svolgendo una compiuta e specifica valutazione della sua posizione, non potendo applicare surrettiziamente e in via di prassi un limite temporale generale inderogabile non previsto dalla legge.

Il Fatto

Un Commissario Capo della Polizia di Stato, collocato fuori ruolo dal 2008 per incarichi presso istituzioni europee ed internazionali, veniva selezionato da Frontex per un nuovo contratto quinquennale come Senior Coordinating Officer. L’amministrazione, tuttavia, negava la richiesta proroga del collocamento, motivando il diniego con la mancanza di uno specifico interesse dell’Amministrazione al prosieguo della posizione. Il dipendente impugnava il provvedimento, deducendo il difetto di motivazione e la violazione del Regolamento UE 2019/1896.

La Motivazione della Corte

Il TAR, dopo aver estromesso dal giudizio le amministrazioni non titolari del potere decisionale (Presidenza del Consiglio, MAECI e MEF), ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Il Collegio ha ribadito che il collocamento fuori ruolo è un istituto modificativo del rapporto di pubblico impiego, fondato sul presupposto che il dipendente svolga funzioni attinenti agli interessi dell’amministrazione che lo dispone. La decisione spetta alla valutazione discrezionale dell’amministrazione datrice di lavoro e non rientra tra i diritti del lavoratore.

Il Tribunale ha però precisato che, in assenza di un’espressa previsione legislativa o di un atto generale che stabilisca un termine massimo di permanenza, l’amministrazione avrebbe dovuto analizzare la domanda svolgendo compiute valutazioni sulla specifica posizione del ricorrente, considerando gli incarichi svolti e quelli futuri, nonché le ragioni di conformità all’interesse pubblico di un suo rientro. Nel caso di specie, invece, il Ministero aveva applicato in via di mera prassi un limite temporale generale di sei anni, senza aver svolto alcuna puntuale istruttoria sul numero di dipendenti fuori ruolo, sulle organizzazioni in cui prestano servizio o sulla cointeressenza con gli interessi dell’amministrazione.

Il Collegio ha ritenuto tale modo di procedere non conforme ai principi di trasparenza, correttezza e buon andamento che informano l’attività amministrativa, anche quale datrice di lavoro. L’adozione di criteri generali per il collocamento fuori ruolo, specie se volta a introdurre requisiti e limiti inderogabili non previsti dalla normativa, avrebbe dovuto avvenire con atti amministrativi generali, adottati all’esito di una puntuale istruttoria e conoscibili dai dipendenti. L’amministrazione poteva certo assumere la durata del periodo fuori ruolo come criterio di valutazione, ma senza prescindere dalla specificità dei casi concreti.

La motivazione del diniego è stata considerata stringatissima, tenuto conto che il dipendente era stato già collocato fuori ruolo sino al 2027 e che la valutazione individualizzata era stata totalmente omessa. Il TAR ha pertanto annullato il provvedimento impugnato, disponendo l’obbligo per l’amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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