Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Toscana n. 931 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, accerta il perdurante inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato assegnando un termine congruo. Alla scadenza inutilmente decorsa consegue la nomina sin d’ora del commissario ad acta, quale strumento di attuazione coattiva del comando contenuto nel titolo esecutivo. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 284 del 12 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite.
Non essendo stata data esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. La sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 8 ottobre 2024 ed è decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il titolo è inoltre passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pistoia il 27 marzo 2025.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Dagli atti di causa non risulta che la sentenza sia stata eseguita. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero, ove non abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutilmente del termine assegnato all’amministrazione.
Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della causa.
Nota della Redazione
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