TAR Basilicata: demolizione illegittima per genericità dell’individuazione dell’abuso (TAR Basilicata n. 589 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione emanata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 deve individuare in modo specifico e puntuale le opere abusive oggetto della sanzione, distinguendo le parti realizzate legittimamente da quelle abusive e indicando le superfici ed i volumi oggetto di contestazione. La genericità dell’individuazione dell’abuso si riflette in un difetto di motivazione del provvedimento, lesivo delle esigenze difensive del destinatario, e non può essere sanata dal rinvio ad atti endoprocedimentali, quando anche questi non forniscano chiare indicazioni sugli estremi della contestata variazione essenziale.
Il Fatto
Il Comune di Pomarico aveva ingiunto alla ricorrente, proprietaria di un fabbricato rurale, la demolizione dell’immobile, asseritamente realizzato in parziale difformità dai titoli edilizi rilasciati tra il 1984 e il 1999. L’Amministrazione contestava la costruzione in una posizione diversa da quella assentita, con conseguente occupazione di una porzione di suolo comunale e violazione delle distanze dai confini, qualificando la traslazione come variazione essenziale ai sensi dell’art. 3 della L.R. Basilicata n. 28/1991. Avverso l’ordinanza, la ricorrente proponeva ricorso, deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui, in via assorbente, il difetto di motivazione per la mancata specificazione degli abusi da sanzionare. Il Tribunale aveva respinto l’istanza cautelare, ma il Consiglio di Stato, in appello, ne aveva sospeso l’efficacia, rilevando la genericità dell’individuazione delle opere abusive.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso, incentrando la decisione sul primo motivo, relativo all’eccesso di potere per difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato si limitava a dichiarare che il fabbricato era stato realizzato in posizione diversa da quella progettuale e in parte su suolo comunale, senza operare alcuna distinzione tra le porzioni legittimamente costruite e quelle ritenute abusive.
La pronuncia ha evidenziato che la genericità dell’ordine di demolizione viola le esigenze difensive del destinatario, il quale non è messo in condizione di comprendere l’oggetto della contestazione. Nella specie, il provvedimento non individuava le superfici e i volumi realizzati in difformità. Tale carenza non risultava colmata dal contenuto della nota endoprocedimentale del 23.1.2025, che, pur riferendosi alla violazione della distanza minima dal confine e all’occupazione del suolo comunale, non forniva elementi sufficienti a delimitare l’ambito oggettivo dell’abuso.
Con specifico riferimento alla contestata variazione essenziale, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito chiare indicazioni che consentissero di escludere l’operatività delle soglie di tolleranza costruttiva del 2% previste dall’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, né di apprezzare la fondatezza delle deduzioni difensive circa la natura di bene del patrimonio disponibile della particella comunale, in quanto inserita nel piano delle alienazioni. L’accoglimento del ricorso ha comportato l’annullamento dell’ordinanza, fatta salva la possibilità per il Comune di riadottare un nuovo provvedimento, previo puntuale accertamento delle consistenze abusive. In considerazione delle peculiarità della vicenda, è stata disposta l’irripetibilità delle spese di lite, con condanna del Comune al pagamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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