Ottemperanza al giudicato su beneficio ex art 1 comma 121 legge 107/2015 (TAR Marche n. 268 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, prima della proposizione del ricorso, a pena di improcedibilità. Accertato l’inadempimento dell’obbligo di esecuzione del titolo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegna un termine per l’ottemperanza e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il Commissario ad acta. L’istanza di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando non sussistano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento, essendo sufficiente, a fini acceleratori, la sola nomina del Commissario.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato e notificata la sentenza all’Amministrazione, il ricorrente ha agito in sede di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate, lamentando il perdurante inadempimento. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo giudiziale. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Da qui l’accoglimento e la dichiarazione dell’obbligo di integrale esecuzione della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Il Tribunale ha quindi assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario.
È stata invece rigettata l’istanza di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento: la sola nomina del Commissario è stata reputata sufficiente in funzione acceleratoria.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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