Accesso alla classe B022 con titoli del vecchio ordinamento (TAR Piemonte n. 1785 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso alle classi di concorso per l’insegnamento tecnico-pratico, la tabella B allegata al d.P.R. n. 19 del 2016 individua in modo tassativo i titoli legittimanti la partecipazione. La confluenza dei percorsi prevista dall’allegato D del d.P.R. n. 87 del 2010 opera solo per i percorsi di studio espressamente indicati e non determina alcuna equiparazione generale tra i diplomi del vecchio e del nuovo ordinamento degli istituti professionali. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nel valutare l’equipollenza sostanziale di titoli non contemplati dalla disciplina regolamentare, né ravvisare disparità di trattamento nel diniego fondato sul mancato possesso dei requisiti richiesti dalla tabella, quando la disciplina stessa non lascia margini di discrezionalità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato alla procedura concorsuale ordinaria per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso B022 – Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle comunicazioni multimediali. L’amministrazione lo aveva escluso ritenendo che il diploma conseguito nel 2019, afferente al nuovo ordinamento degli istituti professionali, non rientrasse tra i titoli di accesso alla classe indicati nella tabella A del bando.

Dopo un primo annullamento giurisdizionale di un precedente atto di esclusione, l’amministrazione aveva riesercitato il potere con un nuovo provvedimento, nuovamente escludendo il candidato. Il ricorrente ha impugnato il secondo decreto e la graduatoria regionale, deducendo la violazione degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 87 del 2010 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 19 del 2016, nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sul medesimo nucleo argomentativo. La questione attiene alla possibilità di ricomprendere tra i titoli di partecipazione alla classe B022 il diploma di istituto professionale conseguito dal ricorrente nell’anno scolastico 2018/2019, titolo afferente al nuovo ordinamento disciplinato dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 87 del 2010.

Il Collegio ricorda che l’ammissione alla classe è regolata dall’art. 2 del d.P.R. n. 19 del 2016 e dalla tabella B allegata, che individua le classi di concorso e i titoli necessari per l’accesso. Tra questi non compare il diploma posseduto dal ricorrente.

Il ricorrente sostiene che il proprio titolo sarebbe equipollente al diploma di tecnico della produzione dell’immagine fotografica, previsto dalla tabella tra i titoli di accesso non contemplati dal DM 39/98. Il Tribunale respinge l’argomento: la tabella prevede tale diploma purché congiunto al diploma di operatore della comunicazione fotografica, titolo pacificamente non posseduto dal candidato.

Né può ritenersi che il percorso del secondo titolo sia confluito tacitamente in quello concluso dal ricorrente. L’allegato D del d.P.R. n. 87 del 2010 prevede esclusivamente la confluenza del percorso del tecnico della produzione dell’immagine fotografica nel percorso “Industria e artigianato – produzioni industriali e artigianali – artigianato”, senza menzionare il percorso dell’operatore della comunicazione fotografica.

Quanto alla disparità di trattamento, il Tribunale esclude ogni profilo di eccesso di potere. L’amministrazione si è limitata a rilevare il mancato possesso dei titoli richiesti, non residuando margini di discrezionalità in presenza di una disciplina regolamentare che non include il titolo del ricorrente tra quelli legittimanti e che non è stata oggetto di espressa impugnazione, neppure in via differita. Il ricorso è pertanto rigettato; le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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