Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1781 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il creditore, munito di titolo esecutivo passato in giudicato, abbia inutilmente atteso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e fissa il termine per l’adempimento. All’inutile decorso di tale termine consegue la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni su istanza del creditore e provvede entro il termine assegnato. Gli interessi legali sono dovuti dal titolo fino al saldo effettivo, mentre la rivalutazione monetaria non spetta se parte ricorrente non allega la maggiore incidenza rispetto agli interessi.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Piemonte l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero al pagamento delle relative somme oltre accessori e spese. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione soccombente, presso il domicilio reale, ed è passato in giudicato.
Il Ministero si è costituito formalmente opponendosi all’accoglimento. Non è risultata contestata l’omessa esecuzione del giudicato, sicché la questione è giunta all’esame del Tribunale amministrativo nella sola sede dell’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha contestato di avere omesso di ottemperare al giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Quanto agli accessori, gli interessi legali sono dovuti, come previsto dal titolo, dal dovuto in relazione alle singole annualità fino al saldo effettivo. Il Collegio ha escluso la rivalutazione monetaria, poiché parte ricorrente non ha allegato che la stessa abbia avuto un’incidenza maggiore rispetto al tasso di interesse di legge.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari all’adempimento, eventualmente attraverso un funzionario delegato. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
L’Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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