Obbligo di esecuzione della sentenza del giudice ordinario in ottemperanza (TAR Basilicata n. 167 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta avverso l’inerzia della pubblica amministrazione che non abbia dato esecuzione al giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, purché il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione stessa e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore, dovendosi ritenere l’inadempimento configurabile anche in presenza di una mera condotta omissiva. Il giudice dell’ottemperanza, nel dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al precetto giurisdizionale, determina un termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
Con sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, la Regione Basilicata era stata condannata al pagamento di determinate somme in favore della parte ricorrente, inclusa la rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori. Il titolo, notificato in forma esecutiva all’amministrazione in data odierna, era divenuto irrevocabile per effetto dell’attestazione di cancelleria, senza che l’ente territoriale avesse ottemperato spontaneamente al comando giurisdizionale.
La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. La Regione, ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali per l’ammissibilità dell’azione, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e l’inutile decorso del periodo dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
Nel merito, l’inerzia dell’ente pubblico è stata qualificata come una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alle decisioni del giudice ordinario. Il Collegio ha precisato che, in materia di esecuzione dei giudicati, l’onere di dimostrare l’intervenuto adempimento grava sul debitore, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 12533 del 2001. La mancata prova dell’avvenuto pagamento prima della notifica del ricorso ha quindi determinato l’accoglimento della domanda.
La conseguenza è stata la dichiarazione dell’obbligo della Regione di dare integrale esecuzione alla sentenza di primo grado, con fissazione del termine di sessanta giorni per il pagamento. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il giudice ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario da lui delegato, con compiti sostitutivi per il compimento degli atti necessari. Il compenso per l’attività commissariale, quantificato in base ai parametri del D.M. 30 maggio 2002, è stato posto a carico dell’ente inadempiente.
La Regione è stata infine condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in modo forfetario, con l’accessorio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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