Ricorso per accesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 19 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, non potendo decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di carenza di interesse rende improcedibile l’intero ricorso anche quanto alla domanda risarcitoria, ove il ricorrente non ne specifichi la permanenza. Le spese possono essere compensate quando l’ammissibilità del ricorso sia dubbia.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili gravati da ipoteche, avevano chiesto all’Agenzia entrate-riscossione l’ostensione delle note di iscrizione. Dopo un primo diniego comunicato il 29 luglio 2025, hanno reiterato l’istanza il 5 agosto 2025, ma l’amministrazione si è limitata, con pec del 5 settembre 2025, ad affermare l’impossibilità di restringere l’ipoteca, senza riscontrare l’istanza ostensiva.

Con ricorso notificato nel 2025 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del silenzio, l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna al risarcimento dei danni. Respinta l’istanza cautelare con ordinanza n. 615 del 4 novembre 2025 e disposti incombenti istruttori, in prossimità dell’udienza camerale i ricorrenti hanno comunicato che l’amministrazione aveva infine riscontrato l’istanza, riservandosi di valutare gli atti prodotti. All’udienza camerale del 16 dicembre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per il favore delle spese; l’amministrazione resistente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato priorità al principio della ragione più liquida, richiamando Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951. Su questa base ha ritenuto che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle sopravvenienze concordemente rappresentate dalle parti e di quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente.

Il giudice ha rilevato che la parte ricorrente nulla ha specificato circa l’eventuale permanenza dell’interesse risarcitorio fatto valere con il ricorso. Tale omissione impone di considerare venuto meno tout court l’intero interesse alla decisione nel merito.

La sentenza enuncia il principio, qualificato come jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ha piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. A sostegno il Collegio richiama Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e la giurisprudenza ivi citata.

Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate, tenuto conto della più che dubbia ammissibilità del ricorso, già evidenziata in sede di udienza. La dubbia ammissibilità discende da due circostanze: i ricorrenti avevano già presentato analoghe istanze ostensive nel giugno 2025, tutte negativamente riscontrate nel luglio 2025; il 5 agosto 2025 hanno sostanzialmente riproposto le medesime istanze, nella dichiarata consapevolezza della prossima scadenza del termine per ricorrere avverso il precedente rigetto. Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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