Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 1332 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando risulti documentalmente la condanna contenuta nella sentenza di merito, il suo passaggio in giudicato e il rispetto delle formalità di notifica della pronuncia all’Amministrazione debitrice. L’Amministrazione che non deduca l’avvenuto pagamento né eccepisca fatti modificativi o estintivi del credito è tenuta a dare esecuzione alla sentenza nei termini assegnati dal giudice. Per il caso di persistente inadempimento va nominato il commissario ad acta, con oneri a carico della stessa Amministrazione e obbligo di relazione al Tribunale. Resta ferma la condanna alle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per conseguire l’ottemperanza della sentenza n. 345/2025 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero a erogare l’importo complessivo di € 2.500,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

La parte ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito, senza dedurre l’avvenuto pagamento né eccepire fatti estintivi del credito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., norma che disciplina il giudizio di ottemperanza. La decisione si fonda su un accertamento documentale essenziale: la sentenza dispone una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione resistente, la pronuncia è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini di notifica della stessa all’Amministrazione scolastica debitrice.

Su questo presupposto il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’Amministrazione, costituendosi, non ha allegato di avere già corrisposto la somma dovuta. Non ha neppure eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. L’inerzia non contestata vale dunque a integrare il presupposto dell’ottemperanza.

Il Tribunale ha perciò condannato l’Amministrazione a rilasciare la “Carta del docente” e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza ottemperanda per gli anni scolastici richiesti, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega. Il commissario provvederà, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni e su espressa richiesta di parte, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti, con oneri a carico del Ministero. Espletate le operazioni, dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, se dovuto, sarà determinato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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