Illegittima l’impugnazione collettiva della graduatoria concorsuale per conflitto di interessi tra ricorrenti (TAR Lazio n. 9414 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso collettivo proposto da più candidati avverso la graduatoria di una procedura concorsuale quando, pur formulando doglianze su profili comuni di organizzazione della selezione, ciascuno di essi aspiri all’ammissione alle fasi ulteriori in posizione utile, configurandosi una situazione di conflitto di interessi in vista della competizione concorsuale. Tale conflitto sussiste ontologicamente, data la natura di atto plurimo a contenuto differenziato della graduatoria rispetto alla diversa posizione di ciascun graduato. La fissazione in termini numerici dei soggetti ammessi alla prova scritta (nella specie, tre volte i posti messi a concorso per ciascuna regione) non viola il criterio meritocratico, né richiede la preventiva individuazione di un punteggio minimo predeterminato, né è sindacabile oltre i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, trattandosi di esito oggettivo del meccanismo selettivo. La previsione di soglie differenziate su base regionale non lede il principio di uguaglianza, dovendo la parità di trattamento essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale, e la scelta della sede di partecipazione avviene con piena consapevolezza, con conseguente operatività del principio di autoresponsabilità.

Il Fatto

I ricorrenti, partecipanti al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023 per la Regione Lombardia, impugnavano la graduatoria di ammissione alla prova scritta che non li contemplava, avendo conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a 35/50, inferiore alla soglia utile di 36 punti fissata in quella regione. Le censure, estese con motivi aggiunti, miravano a contestare la legittimità del meccanismo di ammissione delineato dal bando e dal D.M. n. 194/2022, che limitava a tre volte i posti disponibili il numero degli ammessi alla prova scritta, la scelta di articolare la selezione su base regionale e la determinazione del numero dei posti, ridotto per effetto della contestuale procedura straordinaria. Resistevano il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale, eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i ricorrenti, e intervenivano ad opponendum alcuni candidati ammessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso collettivo, richiamando il consolidato orientamento per cui tale strumento è ammesso solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali. Pur riconoscendo che le doglianze vertevano su profili comuni di organizzazione della procedura selettiva, la Corte ha evidenziato come le censure fossero comunque dirette a ottenere l’ammissione alle fasi ulteriori in vista dell’inserimento in graduatoria in posizione utile, dando vita a un chiaro conflitto di interessi tra i ricorrenti, ciascuno interessato all’esclusione degli altri.

Nel merito, il Tribunale ha comunque declarato l’infondatezza delle censure, richiamando la giurisprudenza formatasi sulla materia. In particolare, ha ritenuto pienamente legittima la scelta di individuare gli ammessi alla prova scritta mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili, atteso che tale metodologia ricomprende comunque i candidati con i punteggi più elevati, non ponendosi in contrasto con il principio meritocratico. La previsione di due distinte soglie — di attivazione della preselezione (quattro volte i posti) e di ammissione alla prova scritta (tre volte i posti) — è stata giudicata non contraddittoria, rispondendo le due previsioni a finalità differenti.

Quanto all’articolazione regionale, il Collegio ha escluso la violazione del principio di uguaglianza, affermando che la par condicio va valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale e che il diverso esito del medesimo punteggio in differenti territori rappresenta l’effetto fisiologico della distribuzione dei posti e dei candidati. Il candidato, conoscendo ex ante i posti disponibili per ogni regione, sceglie consapevolmente la sede di partecipazione, con conseguente applicazione del principio di autoresponsabilità.

La Corte ha infine ritenuto le soglie non arbitrarie, essendo il risultato oggettivo dell’applicazione del criterio numerico, e non sindacabili le scelte organizzative riservate alla discrezionalità amministrativa. Ha concluso dichiarando il ricorso infondato con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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