Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1346 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, poiché l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. ricomprende nel novero dei provvedimenti ottemperabili le sentenze del giudice ordinario. L’azione presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento del comando giudiziale entro un termine ultimativo e nomina, per il caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta con facoltà di delega a un funzionario competente.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1421/2024, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione degli importi corrispondenti.

La sentenza, notificata in forma esecutiva, non è stata impugnata ed è divenuta definitiva. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e inutilmente richiesta l’esecuzione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’assegnazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Sul punto ha rilevato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, l’avvenuta notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, dichiarando il ricorso ammissibile.

Nessun dubbio è stato poi ravvisato sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo alle ricorrenti, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, gli importi liquidati dal giudice del lavoro, oltre interessi di legge.

L’adempimento è stato fissato nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In conformità alle richieste formulate, è stato inoltre nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, affinché provveda in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso commissariale, ove dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione e liquidato con separato decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il ricorso è stato dunque accolto nei termini di cui in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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