Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 436 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risultino accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. In caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni, il responsabile dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo plesso. L’incarico è obbligatorio e non dà diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle altre condanne al pagamento di somme.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che ha accertato il loro diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, con condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 1.000,00 per ciascuno, oltre interessi.
Passata in giudicato la decisione, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, deducendo la mancata esecuzione del titolo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza adempiere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i due presupposti dell’ottemperanza. Il passaggio in giudicato del titolo risulta da attestazione agli atti del giudizio. L’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, è stato provato dalla parte.
Accertati i presupposti, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al pagamento integrale delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, senza compenso. Il Tribunale motiva il difetto di compenso rilevando che, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i decreti emessi ai sensi della citata legge, ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. Il Collegio cita in proposito una serie di decisioni conformi di altri tribunali amministrativi.
Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriere di responsabilità amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dei ricorrenti, con riferimento analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni. L’amministrazione è condannata al pagamento di euro 552,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.