Il giudizio di rivalutazione per avanzamento è legittimo se i commissari promossi in quadri successivi non devono astenersi (TAR Lazio n. 14376 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di astensione del componente della Commissione Superiore di Avanzamento è configurabile solo quando egli si trovi a giudicare, ora per allora, un quadro di avanzamento nel quale sia stato promosso al grado superiore in comparazione impropria con l’ufficiale che ha ottenuto la rinnovazione del giudizio. Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto postula una macroscopica ed evidente erroneità del punteggio, desumibile da precedenti di carriera costantemente apicali ed esenti da qualunque flessione. Le censure di eccesso di potere in senso relativo sono inammissibili per carenza d’interesse se rivolte contro ufficiali non promossi, e infondate se basate su un raffronto atomistico di singoli titoli, atteso che il giudizio della Commissione è complessivo, globale e inscindibile.
Il Fatto
Un Generale di Divisione della Guardia di Finanza, dopo essere stato assolto da procedimenti penali, vedeva rivalutata la propria posizione per l’avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata per l’anno 2019. In esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lazio, che aveva accolto il ricorso per il conflitto di interessi di un commissario, la Commissione Superiore di Avanzamento rinnovava il giudizio. Il ricorrente risultava idoneo ma non utilmente collocato in graduatoria, con un punteggio di 29,16/30.
Avverso tale esito il ricorrente proponeva ricorso e motivi aggiunti, censurando la mancata astensione di cinque commissari promossi in quadri di avanzamento successivi, l’omessa considerazione di periodi valutativi e l’illegittimità del punteggio. Dopo la declaratoria di inammissibilità in primo grado e la riforma da parte del Consiglio di Stato, la causa veniva riassunta dinanzi al TAR Lazio ex art. 105 c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto la censura relativa all’obbligo di astensione. Richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato, ha precisato che l’astensione è doverosa solo quando il commissario giudichi un candidato promosso nel medesimo quadro di avanzamento in cui egli stesso è stato promosso, realizzandosi una comparazione impropria. Nel caso di specie, i commissari indicati dal ricorrente erano stati promossi per gli anni 2020, 2021 e 2022, quadri diversi e successivi al 2019, oggetto del giudizio di rinnovazione. La situazione di conflitto non sussisteva.
Quanto alla dedotta omissione di periodi valutativi, il Collegio ha accertato che il ricorrente era stato valutato con la massima qualifica sulla base dell’intera documentazione, ivi compresi gli incarichi di vertice. Il computo dei mesi di valutazione, pari a 127 mesi e 26 giorni nel grado di Generale di Brigata, è risultato corretto, non emergendo i lamentati “buchi temporali”.
Il Collegio ha poi escluso il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, ricordando che esso richiede precedenti di carriera macroscopicamente eccezionali e costantemente apicali. Nel profilo del ricorrente risultavano alcune lievi flessioni e non sempre posizioni di vertice, sicché il punteggio attribuito non appariva ictu oculi erroneo. La valutazione della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, è insindacabile salvo macroscopici errori, non riscontrabili.
La censura di eccesso di potere in senso relativo nei confronti di un Generale di Divisione non promosso è stata dichiarata inammissibile per carenza d’interesse, difettando un effetto utile in caso di accoglimento. Quella rivolta contro il controinteressato promosso è stata reputata infondata: il ricorrente aveva operato una comparazione atomistica di singoli titoli, in contrasto con il principio per cui il giudizio di avanzamento è complessivo e indivisibile. L’Amministrazione ha dimostrato che il controinteressato presentava dati complessivamente equivalenti o superiori, sicché il provvedimento è immune da vizi di abnormità o irragionevolezza. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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